Data: 2014-04-16 14:24:11

calcio balilla-apparecchio meccanico

La Prefettura di Venezia ha emesso'ordinanza ingiunzione  (della quale hanno parlato i media.........), con la quale ha confermato un verbale della Polizia Municipale che sanzionava un esercente di bar perchè deteneva e consentiva l'uso del gioco calciobalilla senza aver presentato la relativa scia. Alla luce del mutato disposto dell'art. 86 del TULPS che non prevede la necessità di presentazione di alcuna scia per esercenti già in possesso di altra autorizzazione di pubblico esercizio nel caso di installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronicii di cui all'art. 110 comma 6 e 7, si domanda se per la detenzione di apparecchi meccanici (calciobalilla, flipper,  etc.) sia sempre necessaria la presentazione di scia.
Inoltre per l'installazione di TV e per l'effettuazione di giochi da tavolo, carte da gioco, cosa devono presentare gli esercenti?

riferimento id:19013

Data: 2014-04-16 14:41:11

Re:calcio balilla-apparecchio meccanico

Sono del parere che un esercente che conduce un'attività riconducibile al pubblico esercizio di cui all'art. 86 TULPS non debba presentare altro titolo per l'esercizio dei giochi. Detto questo, però, raccomando sempre di presentare la SCIA se i giochi sono diversi dagli apparecchi di cui al comma 6 e 7 del 110 TULPS.

La questione nasce dall'art. 194 del regolamento TULPS:
[i]Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione[/i]

Per precisa deroga di legge (vedi art. 86, comma 3), l’art. 194 (norma regolamentare) non si applica limitatamente all’installazione dei “comma 6 e 7” in esercizi pubblici già in possesso di abilitazione ex art. 86 comma 1 o art. 88.

[i][b]Relativamente agli apparecchi e congegni automatic[/b]i, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a)  per l’attività di produzione o di importazione;
b)  per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c)  per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici [b]diversi da quelli già in possesso[/b] di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.[/i]

Da qui il problema interpretativo.
Se un bar installa le macchinette comma 6 o 7 non deve produrre altro titolo abilitativo (questo è pacifico e confermato molte volte dal ministero), ma se fa giocare a carte i clienti?
La “pratica del gioco” non è prevista nella deroga. Per essere precisi e previdenti, diciamo che occorre la SCIA per la pratica del gioco (carte, giochi in scatola e tutto ciò che esula dai comma 6 e 7 - vedi apparecchi meccanici)

Confronta anche l'art. 110, comma 1: In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati [b]alla pratica del gioco[/b] o [b]all’installazione di apparecchi da gioco[/b], è esposta in luogo visibile una tabella...
Anche in questo caso si evince che sono due cose diverse.

Nel tuo caso bisogna vedere se la sanzione è stata fatta perché i controllori erano al corrente di queste sottigliezze o perché non erano al corrente neanche della "deroga di legge" sopra espressa.
Puoi motivare che se è consentito mettere le macchinette mangia soldi, a maggior ragione è consentito mettere il biliardino (apparecchio meccanico) / carte ecc.

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