Come cambia la comunicazione di avvio del procedimento in base all'art 28 del decreto 69/2013?
Soprattutto ho qualche difficoltà con l'individuazione dell'organo che ha il potere sostitutivo ....
Grazie
Come cambia la comunicazione di avvio del procedimento in base all'art 28 del decreto 69/2013?
Soprattutto ho qualche difficoltà con l'individuazione dell'organo che ha il potere sostitutivo ....
Grazie
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Il problema si pone ovviamente se la PA non adotta un atto (Delibera di Giunta) di individuazione dei sostituti (es. anche individuando un solo soggetto, come il segretario. Vedi: http://www.comune.vigevano.pv.it/file/trasparenza-valutaz-merito/DeliberazioneGC89del2012poteresostitutivo.pdf)
Se non c'è questa delibera:
CASO 1) Il RdP NON è un apicale e quindi il sostituto è l'APICALE DEL SERVIZIO
CASO 2) Il RdP è l'APICALE e quindi il sostituto è il segretario generale
Quindi una soluzione c'è sempre
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Art. 2
(Conclusione del procedimento).
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le
pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)).
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni. (14)
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita'
del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I
termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in
conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14)
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni,
per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata
ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
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AGGIORAMENTO (14)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:
- "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge";
- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009.
-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della L. 69/2009.
A volte è impossibile risalire a chi è stato assegnato il potere sostititutivo (o perchè non è indicato o perchè - erroneamente - hanno indicato colui che firma anche l'atto finale - nello specifico la Provincia) pertanto, nell'avvio del procedimento, invece di riportare generalità ed Emeil del soggetto titolare del potere sostitutivo, mettiamo il link dell'ente terzo coinvolto nel procedimento :-\. E' corretto? Grazie
riferimento id:19002
A volte è impossibile risalire a chi è stato assegnato il potere sostititutivo (o perchè non è indicato o perchè - erroneamente - hanno indicato colui che firma anche l'atto finale - nello specifico la Provincia) pertanto, nell'avvio del procedimento, invece di riportare generalità ed Emeil del soggetto titolare del potere sostitutivo, mettiamo il link dell'ente terzo coinvolto nel procedimento :-\. E' corretto? Grazie
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Il procedimento SUAP è unico e quindi esiste UN SOLO responsabile del procedimento ed UN SOLO responsabile del potere sostitutivo.
NON ESISTONO responsabili di potere sostitutivo degli endoprocedimenti.
Quindi secondo me non è corretto indicare il sito di enti terzi.
Nel tuo Ente X sarà il responsabile del procedimento ed Y (in mancanza il segretario generale) quello del potere sostitutivo
Oimene!!!! Allora NON abbiamo capito proprio niente??!!! :-[
Ma scusa……. Il responsabile del ritardo… quindi l’ufficio che deve corrispondere l’indennizzo…. è sempre e comunque il SUAP? Anche se è l’Ente terzo che NON ha mandato il parere? >:(
Noi nell’avvio del procedimento, [u]pur segnalando che la domanda di attivazione del potere sostitutivo va presentata all’amministrazione procedente[/u], evidenziamo a chi, nello specifico, la stessa trasmetterà la richiesta indicando:
- il titolare del potere sostitutivo nel caso il ritardo sia imputabile al SUAP
- il titolare del potere sostitutivo dell’Ente terzo nel caso lo stesso sia responsabile dell’inerzia.
Nella richiesta di parere all'Ente terzo abbiamo aggiunto questa formula di rito “Si ricorda che dovrà essere rispettato il termine per la conclusione del procedimento per non incorrere nell’applicazione dell’art. 28 della Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Pertanto, onde permettere anche allo scrivente SUAP il rilascio dell’atto di competenza nel rispetto della tempistica prevista dal DPR 160/2010, il parere dovrà pervenire almeno 7 gg lavorativi prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento”.
Ti allego l’avvio del procedimento da noi predisposto.
Mi auguro che da parte ns. ci sia solo abbondanza di informazioni all'utente.
Se abbiamo sbagliato tutto vado in pensione anticipata anche se morirò di fame!!!! :'( :'( Ufffff!!!
Al comunicazione mi sembra ok. Magari precisa che l'indennizzo si appplica solo quando non è previsto il silenzio-assenzo.
Ti allego le direttive per l'applicazione dell'indennizzo, sono uscite a Marzo 2014.
Sono interessanti, puoi prendere sicuramente qualche spunto.
La cosa che lascia perplessi è che non viene mai nominato il SUAP. Meno male che, almeno, viene precisato che paga l'amminiatrazione che effettivamente crea il ritardo.