Data: 2014-04-15 16:28:03

comunicazione avvio del procedimento

Come cambia la comunicazione di avvio del procedimento in base all'art 28 del decreto 69/2013?
Soprattutto ho qualche difficoltà con l'individuazione dell'organo che ha il potere sostitutivo ....

Grazie

riferimento id:19002

Data: 2014-04-15 16:57:59

Re:comunicazione avvio del procedimento


Come cambia la comunicazione di avvio del procedimento in base all'art 28 del decreto 69/2013?
Soprattutto ho qualche difficoltà con l'individuazione dell'organo che ha il potere sostitutivo ....

Grazie
[/quote]

Il problema si pone ovviamente se la PA non adotta un atto (Delibera di Giunta) di individuazione dei sostituti (es. anche individuando un solo soggetto, come il segretario. Vedi: http://www.comune.vigevano.pv.it/file/trasparenza-valutaz-merito/DeliberazioneGC89del2012poteresostitutivo.pdf)

Se non c'è questa delibera:
CASO 1) Il RdP NON è un apicale e quindi il sostituto è l'APICALE DEL SERVIZIO
CASO 2) Il RdP è l'APICALE e quindi il sostituto è il segretario generale

Quindi una soluzione c'è sempre


****************

    Art. 2
                  (Conclusione del procedimento).

  1. Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche  amministrazioni
hanno  il  dovere  di  concluderlo  mediante  l'adozione  di  un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono  il  procedimento  con  un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,  la  cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)).
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti  di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle  amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il
termine di trenta giorni. (14)
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti  e  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati  i
termini  non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali  devono
concludersi  i  procedimenti  di  competenza  delle  amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo  i  propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14)
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, sono indispensabili  termini  superiori  a  novanta
giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  I
termini ivi previsti non  possono  comunque  superare  i  centottanta
giorni, con la sola esclusione dei  procedimenti  di  acquisto  della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14)
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza  disciplinano,  in
conformita' ai propri  ordinamenti,  i  termini  di  conclusione  dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14)
  6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento  decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini  di  cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  possono  essere  sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,
per l'acquisizione di informazioni o  di  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
  8.  La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.104.  Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato  livello  presente  nell'amministrazione.
Per  ciascun  procedimento,  sul  sito  internet  istituzionale
dell'amministrazione  e'  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del  soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato  puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in  caso  di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento  e  dei
contratti collettivi nazionali di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata
ottemperanza alle disposizioni del  presente  comma,  assume  la  sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria.
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine  di
conclusione  previsto  dalla  legge  o  dai  regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

------------
AGGIORAMENTO (14)
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che:
  - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti  o  i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge  7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge";
  - la disposizione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009.
  -le regioni e gli enti locali si adeguano  ai  termini  di  cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della L. 69/2009.

riferimento id:19002

Data: 2014-05-29 11:00:59

Re:comunicazione avvio del procedimento

A volte è impossibile risalire a chi è stato assegnato il potere sostititutivo (o perchè non è indicato o perchè - erroneamente - hanno indicato colui che firma anche l'atto finale - nello specifico la Provincia) pertanto, nell'avvio del procedimento, invece di riportare generalità ed Emeil del soggetto titolare del potere sostitutivo, mettiamo il link dell'ente terzo coinvolto nel procedimento  :-\. E' corretto? Grazie

riferimento id:19002

Data: 2014-05-29 16:39:26

Re:comunicazione avvio del procedimento


A volte è impossibile risalire a chi è stato assegnato il potere sostititutivo (o perchè non è indicato o perchè - erroneamente - hanno indicato colui che firma anche l'atto finale - nello specifico la Provincia) pertanto, nell'avvio del procedimento, invece di riportare generalità ed Emeil del soggetto titolare del potere sostitutivo, mettiamo il link dell'ente terzo coinvolto nel procedimento  :-\. E' corretto? Grazie
[/quote]

Il procedimento SUAP è unico e quindi esiste UN SOLO responsabile del procedimento ed UN SOLO responsabile del potere sostitutivo.

NON ESISTONO responsabili di potere sostitutivo degli endoprocedimenti.

Quindi secondo me non è corretto indicare il sito di enti terzi.

Nel tuo Ente X sarà il responsabile del procedimento ed Y (in mancanza il segretario generale) quello del potere sostitutivo

riferimento id:19002

Data: 2014-05-30 08:23:28

Re:comunicazione avvio del procedimento

Oimene!!!!  Allora NON abbiamo capito proprio niente??!!!  :-[
Ma scusa……. Il responsabile del ritardo… quindi l’ufficio  che deve corrispondere l’indennizzo…. è sempre e comunque il SUAP? Anche se è l’Ente terzo che NON ha mandato il parere?  >:(

Noi nell’avvio del procedimento, [u]pur segnalando che la domanda di attivazione del potere sostitutivo va presentata all’amministrazione procedente[/u], evidenziamo a chi, nello specifico,  la stessa trasmetterà la richiesta indicando:
- il titolare del potere sostitutivo nel caso il ritardo sia imputabile al SUAP 
- il titolare del potere sostitutivo dell’Ente terzo nel caso lo stesso sia responsabile dell’inerzia.
Nella richiesta di parere all'Ente terzo abbiamo aggiunto questa formula di rito “Si ricorda che dovrà essere rispettato il termine per la conclusione del procedimento per non incorrere nell’applicazione dell’art. 28 della Legge 9 agosto 2013, n. 98.
Pertanto, onde permettere anche allo scrivente SUAP il rilascio dell’atto di competenza nel rispetto della tempistica prevista dal DPR 160/2010,  il parere dovrà pervenire almeno 7 gg lavorativi prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento”.

Ti allego l’avvio del procedimento da noi predisposto.
Mi auguro che da parte ns. ci sia  solo abbondanza di informazioni  all'utente.

Se abbiamo sbagliato tutto vado in pensione anticipata anche se morirò di fame!!!!  :'(  :'(    Ufffff!!!

riferimento id:19002

Data: 2014-06-01 18:44:34

Re:comunicazione avvio del procedimento

Al comunicazione mi sembra ok. Magari precisa che l'indennizzo si appplica solo quando non è previsto il silenzio-assenzo.
Ti allego le direttive per l'applicazione dell'indennizzo, sono uscite a Marzo 2014.
Sono interessanti, puoi prendere sicuramente qualche spunto.
La cosa che lascia perplessi è che non viene mai nominato il SUAP. Meno male che, almeno, viene precisato che paga l'amminiatrazione che effettivamente crea il ritardo.

riferimento id:19002
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it