Buoongiorno,
abbiamo convocato una Conferenza dei servizi senza la calendarizzazione prevista dall'art 14 ter della L. 241/90.
Potrebbe essere causa di invalidità?
Tale eccezione è stata sollevata dal Soprintendenza dei Beni archeologici del Lazio.
Saluti.
Buoongiorno,
abbiamo convocato una Conferenza dei servizi senza la calendarizzazione prevista dall'art 14 ter della L. 241/90.
Potrebbe essere causa di invalidità?
Tale eccezione è stata sollevata dal Soprintendenza dei Beni archeologici del Lazio.
Saluti.
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A mio avviso non determina in alcun modo illegittimità dell'atto adottato nè può essere eccepita dall'interessato o da terzi.
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Art. 14-ter.
(Lavori della conferenza di servizi)
01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e
puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro
i dieci giorni successivi alla prima.((La nuova data della riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la
richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del
patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o
altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.))
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto
sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare
inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
((3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via
definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42.))
4.((Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis)) Nei casi in
cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma
3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se
la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di
approfondimenti istruttori.((Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale puo' far eseguire anche da altri organi
dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti
universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono
posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze)).
((4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di
servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima
sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
((6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione
procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il
consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento che
sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o
mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.))
((7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.))
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede
all'esame del provvedimento.
9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.