Buongiorno, nel mio Comune abbiamo adottato la Delibera delle liberalizzazioni secondo lo schema predisposto su questo Forum. E' consentito quindi il consumo sul posto negli esercizi di vicinato di tipo alimentare. Secondo questo criterio l'Ufficio che gestisce la COSAP (canone occupazione suolo pubblico), che da noi non coincide con il SUAP, ha concesso ad un esercizio di vicinato l'occupazione di uno spazio prospiciente il locale dove gli acquirenti possono consumare quello che acquistano (senza che vi sia somministrazione). Ora una pizzeria al taglio artigianale, visto il precedente, ha richiesto occupazione di suolo pubblico per installare alcuni tavoli per consentire ai propri clienti di mangiare di fuori ciò che acquistano. Tale richiesta è stata negata in quanto il consumo sul posto non si applicherebbe, a giudizio del suddetto Ufficio, alle attività artigianali. Ma non vige secondo voi il principio di parità di trattamento e di opportunità tra tutte le attività economiche?
riferimento id:18995
Buongiorno, nel mio Comune abbiamo adottato la Delibera delle liberalizzazioni secondo lo schema predisposto su questo Forum. E' consentito quindi il consumo sul posto negli esercizi di vicinato di tipo alimentare. Secondo questo criterio l'Ufficio che gestisce la COSAP (canone occupazione suolo pubblico), che da noi non coincide con il SUAP, ha concesso ad un esercizio di vicinato l'occupazione di uno spazio prospiciente il locale dove gli acquirenti possono consumare quello che acquistano (senza che vi sia somministrazione). Ora una pizzeria al taglio artigianale, visto il precedente, ha richiesto occupazione di suolo pubblico per installare alcuni tavoli per consentire ai propri clienti di mangiare di fuori ciò che acquistano. Tale richiesta è stata negata in quanto il consumo sul posto non si applicherebbe, a giudizio del suddetto Ufficio, alle attività artigianali. Ma non vige secondo voi il principio di parità di trattamento e di opportunità tra tutte le attività economiche?
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Il principio di parità di trattamento NON è invocabile a fattispecie diverse (commerciante e artigiano).
Nel 2005, consapevole di questa "disparità sostanziale" (anche se non formale) predisposi (ben prima che entrasse in vigore la disciplina sulla somministrazione non assistita) e feci approvare l'allegata ordinanza che consente il rilascio del suolo pubblico sia agli esercizi di somministrazione che ai commercianti ed artigiani del settore alimentare.
La trovi qui: http://www.comune.signa.fi.it/area-di-upload/ordinanze/ordinanze-attivita-economiche/Microsoft%20Word%20-%20SIGNA_piana_13r05_tavoli_ORD105del14062005.pdf
Penso sia ancora in vigore.
Ti consiglio di approvarla per concedere anche agli artigiani del settore alimentare l'occupazione.
CIAO