Buongiorno, mi occupo da poco di questo settore e vorrei il Vostro aiuto per due situazioni:
1. il nostro Comune ha rilasciato ad una S.R.L., negli anni scorsi, n. 4 licenze di noleggio autobus con conducente. In questi giorni ci è pervenuta una nota della Motorizzazione Civile con cui ci comunicano che l'impresa non ha provveduto nei termini prescitti all'iscrizione al R.E.N. come previsto dal Regolamento CE 1071/2009. Inoltre nella comunicazione ci informano di aver proceduto alla revoca delle carte di circolazione degli autobus riportati sulle licenze e utilizzati per il servizio NCC. Ho pensato di trasmettere alla ditta l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990,finalizzato alla revoca delle licenze facendo riferimento all'art. 2 e all'art.5 della L. 218/2003, all'art. 3 comma 1 lett. a) ed all'art. 5 comma 1 lett. b) del Regolamento CE 1071/2009 ed agli artt. 85 e 93 del C.d.S. Quale è la procedura corretta da seguire per la revoca o decadenza delle licenze e quali sono i riferimenti normativi esatti? E' la prima volta che mi capita questo caso. Potete suggerirmi dei modelli?
2. un cittadino ci chiede di poter avviare in un locale di circa 30 mq.,ad uso commerciale, l'attività di noleggio autovetture senza conducente e l'attività di noleggio autobus con conducente.
la prima attività può essere avviata con una Scia ai sensi dell'art. 19 legge 241/1990 come previsto dal D.P.R. 19/12/2001 n. 481. Vorrei sapere se è obbligatorio che la ditta disponga di una rimessa per le autovetture sul territorio comunale o è sufficiente che abbia un ufficio sede legale.
Per quanto riguarda il servizio di NCC di autobus è necessario che l'impresa disponga di una rimessa sul territorio del Comune? E' possibile che apra l'attività nel nostro comune dove ha la sede legale ed abbia gli autobus in altro Comune? l'Iscrizione al R.E.N. deve essere dichiarata al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione?
Grazie per la disponibilità e per le indicazioni che vorrete fornirmi.
Cordiali saluti
Per quello che riguarda il noleggio autobus con conducente, oltre alla legge 218/2003, veda anche il DM n. 291 del 25/11/2011 applicativo del Reg. CE 1071/09 (oltre ad altre circolari del ministro dei trasporti, fra cui
- circolare 02/12/2011
- circolare 11/05/2012
- circolare 23/05/2012
- circolare 29/11/2012
Ai sensi dell’art. 9 del DM citato, la cancellazione dal REN comporta la perdita dell’autorizzazione per l’esercizio della professione, o meglio, la motorizzazione, constatata la mancanza dei requisiti per l’autorizzaizone procede alla cancellazione dal REN.
Al comune o provincia (dipende dalle leggi regionali) è rimasta, per quanto non serva poi a molto, la competenza all’autorizzazione per “l’accesso al mercato” di cui alla legge 218/2003. Credo che fra un po’ di tempo verranno eliminate queste doppie procedure.
Ai sensi dell’art. 9, comma 12 del DM 291/2011, si comprende che l’autorizzazione all’accesso al mercato non può essere slegata dall’autorizzazione all’esercizio della professione rilasciata dalla Motorizzazione. Caduta l’autorizzazione della Motorizzazione, l’amministrazione competente non può che fare a meno di constatare la perdita del titolo che sta alla base dell’esercizio dell’attività e dichiarerà decadute anche le altre abilitazioni.
Quindi, alla fine è un atto dovuto da motivare indicando il Reg. CE 1071/09, la legge 218/03 e il DM 291/11.
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Il DPR 481/2001 dispone che la SCIA per noleggio senza conducente debba essere presentata sia al comune dove si trova la sede legale, sia ai comuni dove si trovano le varie sedi operative. Va da sé che non è una condizione necessaria avere una rimessa nella sede del territorio dove insiste anche la sede legale.
Per quello che riguarda il requisito della rimessa puoi vedere la relativa legge regionale se presente, comunque, mi rifarei al “requisito dello stabilimento”, vedi il decreto direttoriale 25/01/2012. Occorre una sede effettiva con la disponibilità dei mezzi ma non è previsto una rimessa nel territorio del comune competente, le sedi amministrative possono essere molteplici
Quando il privato richiede l’autorizzazione all’accesso al mercato ha già ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al REN. In pratica l’autorizzazione all’accesso al mercano non serve più a niente.
Grazie per tutte le informazioni.
saluti.