SCIA - nuove modifiche all'art. 19 della L. 241/1990 con il D.L. 138/2011
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio
attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori
semplificazioni
1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la
denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' si riferiscono ad
attivita' liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso
di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo
188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni;
d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.
205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive
modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
3. Resta ferma l'applicabilita' delle altre norme in materia di
gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i
relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli
obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico
nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e
193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni.
4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte".
5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo
5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione
certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione
del processo di pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31
dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma
2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di
consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione
debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
DIA e SCIA, per il CdS il silenzio negativo conta: per legislatore no
Giampaolo Di Marco
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sul valore della DIA e della SCIA e sulla tutela del terzo leso dalle iniziative edilizie realizzate con tali strumenti. Il legislatore, però, ignora in parte i principi affermati.>>
http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/dia_e_scia_per_il_cds_il_silenzio_negativo_conta_per_legislatore_no_id1048083_art.aspx
[size=14pt][color=red][b]Nuove norme sulla SCIA ed i CONTROLLI (L. 241/1990) - in vigore dal 28/8/2015[/b][/color][/size]
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)
(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
[color=red][b]note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015[/b][/color]
Art. 6 - Autotutela amministrativa
[size=14pt]GUARDA GLI APPROFONDIMENTI SU:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28301.0[/size]
[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]
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