Data: 2011-08-15 09:35:55

SCIA - nuove modifiche all'art. 19 della L. 241/1990 con il D.L. 138/2011

SCIA - nuove modifiche all'art. 19 della L. 241/1990 con il D.L. 138/2011

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n. 188 del 13-8-2011 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011

Art. 6

Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio
  attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori
  semplificazioni

  1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del  comma  3»  sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
    b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-ter.  La  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  la
denuncia e la dichiarazione di inizio  attivita'  si  riferiscono  ad
attivita' liberalizzate  e  non  costituiscono  provvedimenti  taciti
direttamente  impugnabili.  Gli  interessati  possono  sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in  caso
di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
  2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono abrogati:
    a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296;
    b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
    c) il comma 2, lettera a), dell'articolo  188-bis,  e  l'articolo
188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
modificazioni;
    d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 e successive modificazioni;
    e)  il  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  16  del  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    f) l'articolo 36, del decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.
205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
    g) il decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009  e  successive
modificazioni;
    h) il decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
  3. Resta ferma l'applicabilita' delle altre  norme  in  materia  di
gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis,
comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  i
relativi adempimenti possono essere  effettuati  nel  rispetto  degli
obblighi relativi alla  tenuta  dei  registri  di  carico  e  scarico
nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190  e
193  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  e  successive
modificazioni.
  4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111, sono  soppresse  le  seguenti  parole:  "ubicato  nei  comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche  o  citta'
d'arte".
  5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto  dall'articolo
5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema  pubblico  di
connettivita', una piattaforma tecnologica per  l'interconnessione  e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori
di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,  attraverso
strumenti condivisi  di  riconoscimento  unificati,  l'autenticazione
certa dei soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione
del processo di pagamento.».
  6. Le pubbliche amministrazioni possono  utilizzare,  entro  il  31
dicembre 2013, la infrastruttura  prevista  dall'articolo  81,  comma
2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine  di
consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione
debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

riferimento id:1895

Data: 2011-08-26 14:11:01

DIA e SCIA, per il CdS il silenzio negativo conta: per legislatore no

DIA e SCIA, per il CdS il silenzio negativo conta: per legislatore no
Giampaolo Di Marco
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sul valore della DIA e della SCIA e sulla tutela del terzo leso dalle iniziative edilizie realizzate con tali strumenti. Il legislatore, però, ignora in parte i principi affermati.>>
http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/dia_e_scia_per_il_cds_il_silenzio_negativo_conta_per_legislatore_no_id1048083_art.aspx

riferimento id:1895

Data: 2015-08-14 07:37:17

Re:SCIA - nuove modifiche all'art. 19 della L. 241/1990 con il D.L. 138/2011

[size=14pt][color=red][b]Nuove norme sulla SCIA ed i CONTROLLI (L. 241/1990) - in vigore dal 28/8/2015[/b][/color][/size]

**************************
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124  Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)
(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
[color=red][b]note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015[/b][/color]

Art. 6 - Autotutela amministrativa

[size=14pt]GUARDA GLI APPROFONDIMENTI SU:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28301.0[/size]

riferimento id:1895

Data: 2018-10-04 08:18:03

Re:SCIA - nuove modifiche all'art. 19 della L. 241/1990 con il D.L. 138/2011

[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]

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