Data: 2014-04-14 18:58:36

Urbanistica.D.I.A. e potere di vigilanza della P.A.


Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1084, del 10 marzo 2014
Urbanistica.D.I.A. e potere di vigilanza della P.A.

Anche dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 23, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l’amministrazione conserva il potere di verificare se le opere possono essere realizzate sulla base della d.i.a. e può esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’ordinamento. L’esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi rappresenta, in via generale, una delle imprescindibili modalità di cura dell’interesse pubblico affidato all’una od all’altra branca dell’amministrazione ed è espressione del principio di buon andamento, di cui all’art. 97, Cost. Inoltre, nella specifica materia dell’attività urbanistico-edilizia, un potere specifico di vigilanza (esercitabile, per la sua stessa natura, anche mediante provvedimenti innominati), vòlto ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, è affidato dalla legge al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/10330-urbanisticadia-e-potere-di-vigilanza-della-pa.html

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