Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 965, del 3 marzo 2014
Urbanistica.Variante a piano di attuazione e notifica ai soggetti interessati
La variante urbanistica, qualora riguardi beni specifici ed incida direttamente su determinati soggetti, ha carattere particolare e la pubblica amministrazione ha l’obbligo di notificare agli interessati il provvedimento, dalla cui esecuzione decorre il termine di impugnazione dell’atto. Per ‘soggetto interessato’ non può intendersi qualunque proprietario di immobili insistenti sull’area normata, ma i soli soggetti direttamente incisi dalla variante in quanto destinatari di un vincolo preordinato all’esproprio e contemplati dalla variante, e non anche i soggetti terzi appartenenti all’indifferenziata collettività che dalla variante possano subire un danno, dovendo solo ai primi essere notificate personalmente le deliberazioni di adozione/approvazione della variante, con decorrenza iniziale del termine per proporre la impugnazione dalla notificazioni individuale, mentre ai soggetti terzi nel senso sopra chiarito, tra cui devono farsi rientrare gli originari ricorrenti ed odierni appellanti, in quanto non destinatari di un vincolo preordinato all’esproprio, né individualmente menzionati nelle impugnate deliberazioni, si applica il principio, secondo cui il termine d’impugnazione decorre dal perfezionamento della fase di pubblicazione degli atti pianificatori. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/10309-urbanisticavariante-a-piano-di-attuazione-e-notifica-ai-soggetti-interessati.html