Data: 2014-04-11 10:12:34

legge Regione Toscana 19/2014

Il comma 3bis inserito nell’art. 40 quinquies della legge RT 28/2005 fa riferimento solamente al comma 1 del medesimo articolo e non al comma 3. Pertanto mi sembra che, sebbene per 365 giorni  non di possa avviare procedure di revoca dei titoli autorizzatori  indicati alla lett. a)  del comma 3, in caso di esito negativo della verifica di cui all’art. 40bis , comma 3 (effettuata in seguito a presentazione di SCIA itinerante o nuovo rilascio di autorizzazione/concessione), previsto dal punto b) del comma 3 dell'art. 40 quinquies, si debba continuare non solo a verificare la regolarità contributiva, ma anche ad avviare le procedure di revoca, in caso di esito negativo.
In pratica all’entrata in vigore della l. RT 19 cessano le procedure di sospensione che erano ancora in corso, ma i procedimenti di revoca “diretta”  di scia per il commercio itinerante ai cui titolari è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca, concedendo 30 giorni per presentare scritti difensivi o per regolarizzarsi, sono ancora in vita?
Posso procedere al pronunciamento di revoca se non si regolarizzano entro il termine assegnato?
E parimenti si deve continuare ad avviare le procedure di revoca diretta se ricorrono i presupposti?

Grazie

Virna Seravalle

riferimento id:18837

Data: 2014-04-13 17:14:49

Re:legge Regione Toscana 19/2014

Secondo me la revoca diretta resta in vigore.
Leggi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18814.0

Scorri in fondo fino a trovare il mio post con le considerazioni sulle varie casistiche, quello che inizia con : Faccio seguito condividende qualche considerazione. Alla fine troveremo la strada giusta!

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