Mi confermate che quelli di seguito riportati sono gli artt. 3 e 11 bis della L.21/92 attualmente in vigore?
[i]Art. 3
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Art. 11-bis (Sanzioni).
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza. [/i]
Con tutte le proroghe che ci sono state nonn vorrei confondermi... Grazie mille
Qui trovi lo stato delle proroghe aggiornato dal collega Maccantelli al 2014: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17300.msg32343#msg32343]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17300.msg32343#msg32343[/url]
Si tratta di un lavoro di ricostruzione e di analisi molto preciso e dettagliato, basato anche sui lavori, pareri e sentenze che si sono susseguite alle modifiche alla L. 21/92.
Come vedi il tema รจ delicato e controverso.