Data: 2014-04-09 10:57:09

occupazione abusiva suolo pubblico esercizi di vicinato e di somministrazione ai

La Polizia Municipale ha trasmesso al Suap dei verbali di contestazione  elevati ai sensi dell'art 20  del Codice della Strada  - alcuni comma 1e 4 altri comma 3e 4 -  con applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi - per occupazione abusiva di suolo pubblico  da parte dei gestori di esercizi di vicinato o bar ( occupazione spazi  sulla carreggiata con cassette di frutta e verdura , o con fioriere o tavolini e sedie o ombrelloni).Quali provvedimenti deve adottare il dirigente del SUAP? trova applicazione l'art 3 comma 16 della Legge n. 94/09 che prevede la disposizione punitiva della sospebnsione dell'attività per un periodo non inferiore a 5 giorni? In merito ho dubbi in quanto il citato articolo dispone che " [b]quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica[/b], il Sindaco ( in questo caso il dirigente del Suap) può ordinare la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del ripristino. La sospensione dell'attività ,trattandosi di occupazione a fini di commercio, si applica a prescindere dai motivi di sicurezza pubblica ( non menzionata nei detti verbali)?Potete chiarirmi le idee su cosa si deve fare e quali sono le competenze del SUAP? Maria Responsabile U.O. SUAP

riferimento id:18819

Data: 2014-04-09 21:08:23

Re:occupazione abusiva suolo pubblico esercizi di vicinato e di somministrazione ai


La Polizia Municipale ha trasmesso al Suap dei verbali di contestazione  elevati ai sensi dell'art 20  del Codice della Strada  - alcuni comma 1e 4 altri comma 3e 4 -  con applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi - per occupazione abusiva di suolo pubblico  da parte dei gestori di esercizi di vicinato o bar ( occupazione spazi  sulla carreggiata con cassette di frutta e verdura , o con fioriere o tavolini e sedie o ombrelloni).Quali provvedimenti deve adottare il dirigente del SUAP? trova applicazione l'art 3 comma 16 della Legge n. 94/09 che prevede la disposizione punitiva della sospebnsione dell'attività per un periodo non inferiore a 5 giorni? In merito ho dubbi in quanto il citato articolo dispone che " [b]quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica[/b], il Sindaco ( in questo caso il dirigente del Suap) può ordinare la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del ripristino. La sospensione dell'attività ,trattandosi di occupazione a fini di commercio, si applica a prescindere dai motivi di sicurezza pubblica ( non menzionata nei detti verbali)?Potete chiarirmi le idee su cosa si deve fare e quali sono le competenze del SUAP? Maria Responsabile U.O. SUAP
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La norma recita:
[color=red]Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.[/color]

Si tratta di una misura particolare che non rappresenta una sanzione accessoria, ma piuttosto una misura cautelare (quindi adottabile a prescindere dall'esito del procedimento sanzionatorio pecuniario).
Qualche Comune (vedi Roma e Ragusa in allegato) lo ha regolamentato con ordinanza sindacale.

A mio avviso la sospensione dell'esercizio può essere adottata solo se NECESSARIA per garantire il ripristino (es. i lavori interessano l'area di accesso inutilizzabile durante i lavori).
Altrimenti diviene SPROPORZIONATA.

Alcuni spunti:
http://www.infocds.it/item.aspx?IDArticolo=2210
http://www.exeo.it/free/occupazione_abusiva_di_suolo_demaniale_e_ingiunzione_di_sgombero
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHMQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.ufficiopatrimonio.it%2Fpublic%2Fnews_formel%2FT.A.R.%2520%2520Venezia%2520%2520Veneto%2520%2520sez.%2520III%2520%2520-%2520Sentenza%252024%2520marzo%25202010%2C%2520n.%2520895.doc&ei=2_URUe_gIMjJsgaU0wE&usg=AFQjCNFOqrgRFMax6geVkSvI4rYDjFXYOg

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Data: 2015-06-29 08:01:26

Re:occupazione abusiva suolo pubblico esercizi di vicinato e di somministrazione ai

Somministrazione: locali separati da una via - occorrono due licenze distinte

TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 25 giugno 2015 n. 725

....che dall'esame dei luoghi risulta inconfutabile che gli esercizi in parola sono unità immobiliari assolutamente indipendenti tra di loro, in quanto divise da una pubblica via, sicché non può parlarsi di ampliamento della superficie di somministrazione del locale ubicato al numero 10/A rispetto al numero 12, e dunque , anche per questa sola ragione, il provvedimento impugnato risulta immune dai dedotti vizi;

Sentenza completa su: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27561.new#new

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Data: 2016-01-11 13:47:22

Re:occupazione abusiva suolo pubblico esercizi di vicinato e di somministrazione ai

CHIUSURA 5 gg per occupazione abusiva suolo pubblico - OK ordinanza  Sindaco-Dirigenti

[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, sez. II TER – sentenza 7 gennaio 2016 n. 147[/b][/color]

http://buff.ly/22Vf1nh

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Data: 2016-10-27 07:07:06

Re:occupazione abusiva suolo pubblico esercizi di vicinato e di somministrazione ai

SUOLO PUBBLICO ABUSIVO - se rimosso non c'è sanzione accessoria

T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 23 settembre 2016 n. 4391

Ciò comporta che, qualora non vi sia alcuna esigenza di reintegrare lo stato dei luoghi precedente, viene a mancare il parametro stesso di riferimento cui è connesso l’ordine di chiusura.
In altri termini, se lo stato dei luoghi è già ripristinato, un ordine di ripristino è palesemente privo di oggetto e della sua ragion d’essere e quindi l’atto risulta nullo per difetto di un elemento essenziale, ex art. 21-sepries della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Campania, sez. VII, 25/5/2015, n. 2882), per cui rimane corrispondentemente preclusa la possibilità di ordinare la chiusura per un ripristino che è stato già attuato fin dall’epoca dell’accertamento dell’abusiva occupazione.

http://buff.ly/2eOHjwO

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