In riferimento ad un'attività di lavanderia [u]senza tintoria,[/u] mi chiedevo se vi sono differenze in merito ai requisiti del responsabile tecnico.
Nel mio caso si tratterebbe del subentro nell'attività di una nuova impresa - in questo caso è sempre applicabile la norma transitoria di cui all'art. 12 comma 2 LR 56/2013 sulla possibilità di designare un "responsabile provvisorio"?
Ho infatti visto che i percorsi formativi sono stati definiti con la Deliberazione del 23/12/2013 n. 1172 della Giunta Regionale, ma l'art. 12 comma 2 parla di avvio...
Infine non capisco il riferimento (sempre dell'art. 12 comma 2) del responsabile tecnico "provvisorio" sulla base del possesso del titolo di studio: il possesso del titolo di studio non ti rende responsabile "definitivo", in quanto requisito di idoneità previsto dalla L 84/2006 art. 2?
Grazie e saluti
Lorenzo
Riassumo ad uso di tutti
La legge si applica a tutte le lavanderie (a secco o a umido) e alle attività similari come tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini.
L’articolo 12, comma 2 si applica anche e proprio alle ipotesi di subingresso per cessione azienda. Nel periodo che va dall’entrata in vigore della legge e l’effettiva possibilità di partecipare ai corsi (mi pare che ad oggi non siano partiti) chi avvia ex novo o chi avvia perché acquista da un esistente ha due strade:
- individuare la figura del responsabile tecnico in modo (provvisorio) sulla base del possesso di un titolo di studio in materie inerenti all’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della l. 84/2006
oppure
- individuare un responsabile tecnico provvisorio che si impegni a conseguire, entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge, il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione
Il provvisorio che ho messo fra parentesi o è un refuso o può essere interpretato nel senso che dato che la regione si è presa l’onere di individuare i titoli di studio validi, finché non fossero stati individuati, chi si dichiarava "titolato" avrebbe dovuto comuqnue attendere la validità del suo titolo.
I titoli sono stati individuati proprio con la delibera che hai citato, quindi il “titolato” provvisorio può diventare definitivo se coincidente con i titoli previsti.