Data: 2014-04-09 07:42:36

Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

La regione Toscana pubblica sul BURT la LR n. 19/2014 con la quale vengono modificati gli articoli 40-quinquies e 104 della LR n. 28/2005.

I provvedimenti comunali di sospensione attività previsti in caso di verifica negativa sulla regolarità contributiva non possono essere applicati per 365 giorni a partire dal 10/04/2014.
Le sospensioni già avviate cessano di avere efficacia [i]ex lege[/i]. In pratica, se non si è ancora giunti alla revoca, allora il procedimento di sospensione decade (meglio fare una comunicazione al privato e dichiarare il provvedimento privo di effetti dalla data del 10/04/2014)

Sospesa anche l'applicazione per le eventuali sanzioni pecuniarie di cui all'art. 104 (ipotesi sanzionatorie, come più volte sottolineato, praticamente inapplicabili)

Ecco il testo coordinato dei due articoli modificati della LR n. 28/2005:

Art. 40 quinquies - Sospensione e revoca

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente:
a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all'articolo 40 bis, comma 2;
b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.
b-bis) in caso di mancata presentazione delle informazioni di cui all'articolo 40 bis, comma 6 bis, e all’articolo 77, comma 2 quater, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal comune.

2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 108.

3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:
a) qualora l´interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;
b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 40 bis, comma 3.

[b]3 bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma[/b] (ndr. entra in vigore il 10/04/2014)

[b]3 ter. I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio di cui al comma 1, adottati prima dell’entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla medesima data[/b] (ndr. entra in vigore il 10/04/2014)

Art. 104 – Sanzioni per l’attività del commercio su area pubblica
[...]
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, V bis, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.

[b]3 bis. Nel caso di violazione di ogni altra disposizione di cui al titolo II, capo V bis, il comma 3 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma[/b] (ndr. entra in vigore il 10/04/2014)

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Data: 2014-04-09 11:18:21

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Mah, queste disposizioni mi sembrano un pò ingarbugliate.....    :-\

riferimento id:18814

Data: 2014-04-09 19:57:11

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Sono aggiustamenti fatti di fretta e fin troppo sintetici e come tali lasciano aperti degli interrogativi su come le amministrazioni debbano inervenire nei procedimenti in corso.
Era meglio se avesse disposto di non fare i controlli invece di intervenire sulla parte sanzionatoria.


riferimento id:18814

Data: 2014-04-10 15:55:33

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Di fatto deve intendersi come posticipazione di 365 giorni delle sospensioni e delle sanzioni o di applicazione delel stesse a partire dal 365 esimo giorno? Spero che si chiarisca tutto nel frattempo (ovviamente chiedere di legiferare in modo chiaro è chiedere la luna) . Perchè trovo dififcile riaprire un procedimento sospensivo trascorsi 365 giorni o addirittura irrogare una sanzione pecuniaria a distanza di mesi. Nella sostanza, infatti la necessità di effettuare i controlli e di non ammettere ai mercati i soggetti non in regola contributiva a mio avviso ( e del Segretario Comunale) permane.

riferimento id:18814

Data: 2014-04-11 06:21:08

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Intanto dalla Regione è giunta comunicazione del provvedimento... la allego. 


Da una prima lettura, sembra che le verifiche di regolarità contributiva debbano effettuarsi comunque, sebbene non si possa avviare il procedimento di sospensione. O mi sbaglio?

riferimento id:18814

Data: 2014-04-11 09:17:25

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Ma il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 104 del codice del commercio non rientra anch'esso nel termine di 90 giorni per la notifica all'interessato della violazione? Se anche il Comune volesse procedere alla notifica dell'avvenuta violazione, rimandando al 10 aprile 2015 l'effettiva applicazione della sanzione si verrebbero a sconvolgere tutti i termini previsti dalla legge per il procedimento sanzionatorio.

riferimento id:18814

Data: 2014-04-11 10:03:59

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Buongiorno, le verifiche andavano inviate entro il 31 marzo e così io ho fatto. In data 9/4 u.s. mi giunge una irregolarità contributiva di oltre 10.000 € in capo a commerciante su area pubblica titolare di autorizzazione/concessione ex decennale.
In sostanza che cosa devo/posso fare? Inviare la comunicazione di avvio del procedimento e poi congelare il tutto a 365 gg? Oppure non fare avvio del procedimento ma comunicargli che, se nel frattempo, non si regolarizza (può farlo anche richiedendo una rateizzazione) alla fiera di agosto non potrà partecipare oppure ancora, niente di tutto ciò? Quindi prendo il Durc non in regola lo archivio e stop?
Grazie,
Fulvia

riferimento id:18814

Data: 2014-04-11 16:56:09

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Secondo la logica regionale dovresti comunicare al soggetto che la sospensione si applicherà decorsi 365 giorni dal 10/04/2014, salvo che, nel frattempo, non sia intervenuta la regolarizzazione. Va da sé che necessariamente dovrai fare una successiva verifica, magari sperando che sia stato attuato quanto previto dal DL 34/2014 (vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18559.new#new )

Riporto le motivazioni della legge regionale 19/2004 per meglio comprendere qual è lo scopo e quindi la volontà applicativa. Questo anche per rispondere a Livio.
La volontà è chiara, è quella di permettere di lavorare anche a chi non è regolare. In sintesi, credo sia meglio sospendere anche le verifiche. Verificare oggi tramite acquisizione di un DURC che non sarà più valido fra 365 gg mi sembra un adempimento che porta via tempo e che non serve a niente.

Ecco le motivazioni

[i]1. La grave crisi economica che attraversa l’intero paese sta colpendo con particolare intensità gli operatori
del commercio su aree pubbliche, mettendoli con crescente frequenza davanti al rischio di cessare la propria attività;

2. In questo settore si stanno riscontrando molteplici casi di avvio di procedimenti amministrativi da parte dei
comuni, finalizzati alla sospensione e all’eventuale successiva revoca, delle autorizzazioni per l’esercizio delle
attività di commercio su aree pubbliche nei confronti di coloro che hanno avuto esito negativo alle verifiche di
regolarità contributiva di cui all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005;

3. L’esperienza maturata nel periodo di applicazione dell’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005, inserito dalla
legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 ha evidenziato che la sanzione della sospensione comminata nelle more dell’adeguamento
richiesto alla norma regionale, conduce spesso alla estromissione dei soggetti interessati dall’attività
economica esercitata, con effetto di aggravamento della situazione di crisi in cui versa il settore;

4. E’ opportuno pertanto dilazionare il momento di irrogazione della sanzione regionale, stabilendo che la
sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio si applichi decorsi trecentosessantacinquegiorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine
di evitare che gli operatori economici possano vedersi sospesa l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività a causa di una temporanea situazione di irregolarità verificata
sulla base dei termini individuati dalla l.r. 28/2005, rimanendo loro permesso l’esercizio dell’attività nelle more dell’adeguamento;

5. E’ opportuno altresì dilazionare anche il momento  di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste nell’ipotesi di violazione delle altre disposizioni di cui all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005,
al fine di non aggravare la situazione economica dell’operatore nei cui confronti sia stata accertata l’irregolarità contributiva;

6. Al fine di consentire una rapida applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana;[/i]

riferimento id:18814

Data: 2014-04-12 07:57:12

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Direi di provare con un po' di casi :

A) vecchi procedimenti di sospensione scaduti prima del 10/04 - REVOCA
B) controlli inviati regolarmente entro il 31/3 e risposta di irregolarità ricevuta e avvio del procedimento di sospensione notificato al soggetto prima del 10/4 ? SI INTEGRA DANDO TERMINI 10/4/2015
C)  controlli inviati regolarmente entro il 31/3 e risposta di irregolarità ricevuta e avvio del procedimento di sospensione ancora da notificare - SI NOTIFICA CON TERMINI 10/4/2015 
D) sospensioni in corso al 10/04 cessano  i loro effetti - SI COMUNICA CHE GLI EFFETTI SONO CESSATI, problema
: al 10/04/2015 si riparte con 180 gg( interruzione dei termini) oppure si  contano solo i gg residui ( sospensione dei termini)?
E ) subingresso si procede alla voltura della  concessione di posteggio o si lascia tutto nel limbo e si fa lavorare il subentrante e poi si ricontrolla?  Nel caso in cui poi nel corso dei 365 gg di moratoria ci siano + subingressi nella stessa concessione  Si APRE UN MONDO !!!!!!!!

riferimento id:18814

Data: 2014-04-13 16:50:05

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Faccio seguito condividende qualche considerazione. Alla fine troveremo la strada giusta!

Leggendo le motivazioni della legge e la nota regionale, la cosa chiara è che dal 10/04/2014, per 365 gg, l’operatore del commercio su area pubblica non può subire né sospensioni né revoche né sanzioni derivanti  della verifica della regolarità contributiva. Ciò si applica in ogni caso, vedi verifiche per lo spuntista, per l’itinerante, in caso di mancata presentazioni dei dati utili al controllo ecc. (eccetto per quanto dico a proprosito della revoca diretta, vedi sotto)

La legge 19/2014 non dispone il blocco dei controlli ma la sospensione dell’applicazione dei rimedi a seguito degli eventuali esisti negativi.
In estrema sintesi, tutti i controlli che avrebbero determinato o determinerebbero (controlli futuri) effetti sanzionatori applicabili, anche parzialmente, nel periodo dal 10/04/2014 al 10/04/2015, produrranno quegli stessi effetti a decorrere dal 11/04/2015.

La modifica normativa non ha introdotto delle disposizioni transitorie ma la Regione ha pubblicato una nota che, in qualche modo, può servire ad uniformare il comportamento della varie Amministrazioni.
[b]
Procedimenti sospensori in corso[/b]
Se dall’esegesi normativa non si evince con chiarezza se l’efficacia dei provvedimenti sospensori comunali debba essere interrotta o sospesa, nella nota regionale si legge che:
[i]i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2014 e in corso alla medesima data cessano i propri effetti per un periodo di 365 giorni; soltanto al termine di tale periodo i provvedimenti di sospensione riprenderanno ad esplicare i propri effetti a condizione che l’operatore non abbia nel frattempo provveduto ad estinguere il proprio debito contributivo[/i].
Da qui si capisce che la volontà regionale è quella della “sospensione”. L’efficacia dei provvedimenti sospensori viene “congelata” per 365 giorni a partire dal 10/04/2014 e riprenderà a decorrere da dove era rimasta.
Anche se la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti comunali avviene [i]ex lege[/i], credo sia meglio che l’amministrazione procedente comunichi al privato che quel provvedimento è sospeso, nella sua applicazione (non è un annullamento), fino alla data del 10/04/2015, salvo che nel frattempo, l’operatore non abbia provveduto alla regolarizzazione nei modi di legge.
[b]
Verifiche negative e procedimenti sospensori da avviare.[/b]
Anche in questo caso, stando alla stessa interpretazione di cui sopra, non è inibita la possibilità del controllo da parte dell’Amministrazione comunale, che potrà continuare regolarmente, ma è inibita l’applicabilità delle conseguenze in caso di verifica negativa. Quindi, mettendo insieme tutto, un’ipotesi potrebbe essere quella di avviare ugualmente il procedimento d’ufficio (comunicazione di avvio procedimento, valutazione eventuali scritti difensivi, ecc.) e, se del caso, adottare un provvedimento ad efficacia differita e sottoposto alla condizione della successiva verifica della eventuale regolarizzazione. In pratica sarebbe come dire all’operatore: attento, non sei in regola. Ti devi regolarizzare entro il 07/10/2015 (10/04/2015 + 180 gg) altrimenti scatta la revoca. Se ti regolarizzi entro il 10/04/2015 potrai non subire la sospensione dell’attività, se ti regolarizzi fra il 11/04/2015 e il 07/10/2015 lo farai in regime di sospensione.
Il fatto che l’art. 40 quinquies sia in vigore ma non applicabile fa salva questa ipotesi da una eccezione di illegittimità per contrasto al principio di irretroattività.

Altra ipotesi, dato che l’art. 40 quinquies, comma 1 è inapplicabile, è quella di reputare inutile avviare procedimenti che poi potranno essere confermati solo dopo altra verifica.
In regime normale si procedeva alla sospensione per massimo 180 giorni. In quel lasso di tempo l’operatore regolarizzava la posizione oppure, allo scadere del termine, subiva la revoca.
Adesso si verifica una posizione contributiva e si attende fino al 11/04/2015 per emettere una eventuale sospensione (solo se nel frattempo l’operatore non si è regolarizzato), quindi perché non bloccare anche le verifiche per poi riprenderle quando effettivamente potranno produrre degli effetti?

La prima ipotesi mi sembra più giusta la seconda più fattibile.

Per ciò che riguarda i [b]provvedimenti di revoca[/b] già emessi prima del 10/04/2015 mi pare pacifico che si possano considerare posizioni definitive sulle quali non è possibile intervenire.
Qua bisogna, però, aprire una parentesi. L’art. 40-quinquies, comma 3 dispone che [i]il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:
a) qualora l´interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;
b) in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 40 bis, comma 3.[/i]
Dato che la LR n. 19/2014 ha disposto la sospensione dell’applicabilità del l’art. 40-quinquies, comma 1 ma non del comma 3, lett. b) dello stesso articolo (come appena riportato) si deduce che questa ipotesi di revoca diretta continui ancora ad applicarsi (sarebbe la revoca in occasione di controllo differito per avvio attività per impresa ancora non iscritta in CCIAA). Per equità e imparzialità si potrebbe dedurre che in questo caso non bisognrebbe applicare la revoca ma l'evidente esclusione effettuata dal legislatore non può che portare a ritenere il contrario.

In merito ai [b]controlli sul subingresso[/b], si potrebbero determinare molti cosi in cui occorrerà agire con ragionevolezza vedendo, di volta in volta, la situazione. Nei 365 giorni di “limbo” potrebbe succede che una stessa azienda venga ceduta molte volte e ogni volta in assenza di regolarità contributiva in capo ai contraenti.
Anche in questo caso, seguendo la specificazione della nota regionale, il controllo sul subingresso sarà effettuato e potrebbe portare a delle conseguenze sui titoli abilitativi anche in concomitanza di una situazione attuale di regolarità, esempio: Tizio (non regolare) a maggio 2014 vende a Caio (regolare). Caio a marzo 2015 vende a Sempronio (regolare). Sempronio subirà una sospensione a partire dal 11/04/2015, se nel frattempo, Tizio non si è regolarizzato?

[b]Sulle sanzioni pecuniarie[/b]
Leggendo la nota regionale sembra di capire che la disposizione di cui all’art. 104, comma 3 andrebbe interpretata (parlo a prescindere dal discorso sulla sospensione dell’applicabilità) nel senso che l’accertata irregolarità contributiva in caso di partecipazioni a fiere, spunte ecc. – cioè quando la legge non prevede una conseguenza diretta nella sospensione dell’attività per 180 gg – comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da parte del comune. Riporto la disposizione citata: [i]Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, V bis, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500 [/i](il capo V bis è quello sul DURC).

Da parte mia ho sempre visto la sanzione di cui all’art. 104 come praticamente inapplicabile.
Per come è scritta non mi sembra una sanzione che possa essere applicata all’ipotesi di irregolarità contributiva in quanto tale, casomai la sanzione della LR 28/2005 si dovrebbe riferire al mancato rispetto di obblighi imposti da quella stessa legge.
Le sanzioni amministrative pecuniarie in  materia di previdenza sociale non sono di competenza della Regione.
Ricordiamo che la previdenza sociale è materia di competenza esclusivamente statale (vedi art. 117 Cost.) e le Regioni agiscono sul commercio sulle aree pubbliche, nel merito del DURC, limitatamente ai sensi dell’art. 28, comma 2-bis del d.lgs. n. 114/1998:
[i]Le  regioni,  nell'esercizio  della  potestà  normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (...) sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità  contributiva  (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296...[/i]

Se andiamo a vedere il capo V bis, riporta degli obblighi specifici come, ad esempio: [i]Le imprese abilitate all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono tenute, nell’esercizio di detta attività, a disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC)[/i].
Dato però, restando sull’esempio riportato, che la normativa statale ha specificato che il DURC non può essere presentato ad organi della PA né questi possano richiederlo al privato, di fatto l’operatore non può soddisfare l’obbligo imposto dalla legge regionale e quindi non può essere sanzionato. Ricordo che la LR 28/05 riporta attualmente un testo che nel corso del tempo e divenuto inapplicabile (limitatamente alle disposizioni per le quali vige un obbligo di presentazione del DURC alla PA).

In sintesi, anche nel caso di spuntisti, iteneranti o assimiliabili, per fattispecie diverse dal controllo annuale, direi che l’amministrazione, vista la ratio della legge 19/2014 e per equità, dovrebbe NON inibire, in caso di accertata irregoalrità, la partecipazione a fiere, mercati o simili fino al 10/04/2015. Questo a prescindere dall’applicazione della sanzione pecuniaria. La stessa, qualora volesse essere applicata, comunque non potrebbe essere applicata fino al 11/04/2015. Non si può procedere neanche a verbalizzazione, se fosse notificato verbale di contestazione  l’operatore potrebbe procedere ad oblazione ma ciò è contro la ratio della norma. D’altra parte se non si procedesse a verbalizzazione entro 90 giorni dalla constatazione del fatto, il procedimento sanzionatorio decadrebbe.

riferimento id:18814

Data: 2014-04-18 11:25:53

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Ancora una volta abbiamo perso l’occasione per scrivere una norma chiara. Con buona pace di chi si trova ad applicarla.

In maniera un po’ provocatoria, lancio una proposta interpretativa alternativa.

Nel comma 3bis dell’art.40 quinquies, introdotto con L.R.T. n. 3.4.2014 n.19 si legge:

[i]Il  comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall’entrata in  vigore del  presente comma.[/i]

Non posso fare a meno di notare che il soggetto della frase è “il comma 1” e non “i provvedimenti di sospensione di cui al comma 1”.
L’interpretazione letterale è che il comma 1 stesso non è più applicabile (e pertanto non lo leggo, è come se non ci fosse) e diverrà di nuovo applicabile il giorno 11.4.2015.
Non trova alcun fondamento nella lettera della norma la tesi del provvedimento di sospensione da adottarsi immediatamente (ai sensi di una disposizione non applicabile?) ma con efficacia differita. Nessun problema dunque neppure in caso di subingresso.

Il comma 3ter dell’art.40 quinquies, introdotto con L.R.T. n. 3.4.2014 n.19 dispone:

[i]I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio di cui al comma 1,  adottati prima dell’entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla medesima data[/i](10.4.2014)

Ne deduco che è stata disposta una “sanatoria” che priva definitivamente della loro efficacia tutti i provvedimenti di sospensione adottati quando il comma 1 era applicabile ed efficaci al 10.4.2014.
Non trova alcun fondamento nella lettera della norma la tesi della sospensione per 365 giorni del provvedimento emesso ai sensi del comma 1) il quale riacquisterebbe in seguito  efficacia.

Resta fermo che:
- l’esito negativo della verifica di cui all’art.40bis comma 3) (imprese non ancora iscritte al registro imprese alla data della SCIA) continua a comportare revoca (art. 40quinquies comma 3, non modificato dalla LRT 19/2014)
- l’esito negativo delle verifiche di cui all’art.40bis commi 4) e 5) continua a comportare l’impossibilità per il soggetto di partecipare al mercato, fiera etc.

Inutile, nel frattempo, procedere con le altre tipologie di verifica, visto che l’esito negativo non comporta conseguenze, nel pieno rispetto del principio di economicità dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della L.241/1990.

Quanto sopra, a ben vedere, non è in contrasto con le finalità del legislatore così come descritte nel preambolo della LRT 19/2014.
Del resto l’autorevole  opinione del firmatario della nota regionale è per sua natura idonea ad integrare e/o modificare una disposizione di legge.

Atto di indirizzo strategico della Giunta  e se ne riparla l’11.4.2015!
Si può fare?

riferimento id:18814

Data: 2014-04-19 18:07:26

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Ritengo giusta una semplice delibera di giunta che funga da indirizzo al fine di una interpretazione certa ed imparziale.
Dalle disposizioni non si evince una interpetazione univoca e certa.
Al di là dei sofismi interpretativi, la nota regionale non è un'interpretazione autentica, è solo una circolare e come tale può essere usata nei limiti della volontà comunale.

Per ragionevolezza, imparzialità e per non sprecare tempo inutilmente, io fossi un dirigente SUAP mi dimenticherei del DURC per un anno e non procederei a verifiche d'ufficio.
In sintesi, se non posso bloccare l'operatore concessionario pluriannuale perché bloccare le altre modalità di esercizio?

riferimento id:18814

Data: 2015-03-16 13:20:48

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Abbiamo INFO di nuove e ulteriori proroghe da parte di Regione Toscana o possiamo procedere con i controlli consapevoli che serva a qualcosa farli????
Saluti

riferimento id:18814

Data: 2015-03-16 18:14:01

Re:Controlli DURC aree pubbliche - tutto congelato per un anno

Quna avevo già toccato l'argomento:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23856.0

Non ho trovato niente fra le proposte di legge pubblicate dalla regione ma non escludo una modifica dell'ultima ora. Per ora niente proroga.

Rammenta il DL 34/2014, ai sensi dell'art. 4 di (convertito con legge n. 78/2014) un DM attuativo avrebbe dovuto prevedere le modalità di verifica in tempo reale. Ancora siamo in attesa...

riferimento id:18814
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