Data: 2014-04-08 09:19:11

Sanzioni legge regionale prevenzione ludopatia

- Ricevuto scia ai sensi dell'art. 86, comma 3 Tullps per installazione apparecchi 110, comma 6 e 7 in circolo privato ( >:( )
- effettuata dalla PM verifica della distanza da luoghi sensibili
- emersa distanza di molto inferiore ai 500 metri indicati nell'art. 4 della LR 57/2013......
Come si procede ora?
Noi pensavamo di richiedere un sopralluogo all'interno del circolo per accertare l'effettivo utilizzo di detti apparecchi e poi (PM o CC a seconda di chi effettuerà il sopralluogo dato che il circolo è aperto solo in orario notturno) procedere con l'iter sanzionatorio previsto dall'art. 14, comma 1 LR 57/2013.
E' corretto?  :o ::) :-\ ???
Perchè qui mi sorge un'altra domanda: la "chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli" è contestuale all'eventuale verbalizzazione per non aver osservato il divieto di cui all'art. 4, comma 1?? ?? ??
Leggendo alla lettera la LR mi sembrerebbe di sì, ci sono quelle due congiunzioni (nonchè - ovvero) che legano la chiusura/apposizione sigilli all'irrogazione della sanzione.
E' così?? ?? ??  :( ??? :-[ :'(

riferimento id:18805

Data: 2014-04-08 16:16:57

Re:Sanzioni legge regionale prevenzione ludopatia

Incollo le disposizioni sulle sanzioni ad uso di tutti.

[i]1. Coloro che non osservano i divieti di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, [/i](ndr. le distanze) [i]sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 ad euro 5.000, nonché alla chiusura della sala da gioco, ovvero alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli.
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1, sono incamerati dai comuni per il 70 per cento. Il rimanente 30 per cento è versato alla Regione ed è destinato alla concessione dei contributi di cui all’articolo 10, comma 1.
3. Coloro che violano le disposizioni degli articoli 5 e 6, sono soggetti al regime sanzionatorio previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012.
[/i]

Una strada potrebbe essere questa:
Se siamo nei sessanta giorni dei controlli sulla SCIA potresti diffidare dal proseguire l'attività con i comma 6 o di avviare in modo effettivo la stessa attività qualora non fosse stata già avviata.
Se poi hai decso che non si possano installare neanche i comma 7 allora aggiungerai anche questi alla diffida, altrimenti specificherai che i comma 6 no e i comma 7 sì.

Unitamente alla diffida puoi comunicare che l'adeguamento deve essere immediato dato che la legge regionale non ammette eccezioni e non vi è possibilità di conformazione. Inoltre indicherai che sarà cura dell'amministrazione fare un sopralluogo ai fini della verifica del rispetto del divieto o, in alternativa, ai fini della inevitabile verbalizzazione della sanzione prevista dalla legge regionale con l'apposizione dei sigilli per l'inibizione della possibilità di gioco.

Per me i sigilli sono apposti al momento della verbalizzazione dell'illecito amministrativo

riferimento id:18805
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