Data: 2011-08-10 14:22:05

Data validità sospensione attività

La ditta X presenta in data odierna comunicazione di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a far data dal 1 agosto.
E' ammissibile? O si deve ritenere che la data sia quella di protocollazione?
Grazie

riferimento id:1880

Data: 2011-08-10 22:17:10

Re: Data validità sospensione attività


La ditta X presenta in data odierna comunicazione di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a far data dal 1 agosto.
E' ammissibile? O si deve ritenere che la data sia quella di protocollazione?
Grazie
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Un esercente può sospendere l'attività fino a 12 mesi consecutivi senza dover fare comunicazione al Comune.
Quindi la comunicazione citata è NON DOVUTA. Mettila agli atti e tienine conto solo se il soggetto non riavvia l'attività entro il 31 luglio 2012.

riferimento id:1880

Data: 2011-08-11 12:16:33

Re: Data validità sospensione attività

Per la somministrazione in Lombardia l'obbligo per periodi superiori ai 30 giorni è dato dall'art. 109 della l.r. 6/2010.
Che non mi è chiaro è se la può retrodatare; è una questione anche di sanzioni (art. 110).

riferimento id:1880

Data: 2011-08-12 20:43:32

Re: Data validità sospensione attività


Per la somministrazione in Lombardia l'obbligo per periodi superiori ai 30 giorni è dato dall'art. 109 della l.r. 6/2010.
Che non mi è chiaro è se la può retrodatare; è una questione anche di sanzioni (art. 110).
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SCUSA, NON AVEVO TENUTO CONTO DEL CONTESTO REGIONALE. PENSAVO FOSSE UN QUESITO TOSCANO.

CONFERMO PERO' CHE LA COMUNICAZIONE, A MIO AVVISO, PUO' ESSERE RETROATTIVA IN QUANTO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E' SANZIONATO SOLO DECORSI I 30 GIORNI.

******************
L.R. 2-2-2010 n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3.

Art. 109
Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico comunica al sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 110
Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni degli articoli 108 e 109 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80 commi 2, 3, 4 e 5.

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