Buongiorno,
provo ad inserire alcuni quesiti su attività di NCC:
1) In caso di CESSIONE di ramo di azienda riguardante attività di NCC, qualora i due contraenti risolvessero il contratto dopo pochi mesi, il cedente deve presentare la comunicazione di subingresso e quindi può rientrare in possesso dell’autorizzazione oppure, non essendo trascorsi 5 anni previsti dall’art. 9 della legge 21/92 per la trasferibilità delle licenze, il Comune deve procedere alla rassegnazione tramite bando pubblico?
2) Nel caso invece di CONFERIMENTO di azienda l’art. 7 parla di ritrasferimento al socio conferente se è trascorso almeno un anno dal recesso. In questo caso, durante l’anno che deve trascorrere dal recesso, l’autorizzazione di ncc da chi viene utilizzata?
3) Nel caso in cui il titolare di autorizzazione di ncc voglia effettuare il CONFERIMENTO della propria azienda deve attendere la maturazione di 5 anni di attività (e quindi il conferimento ricade nella tempistica dell’art. 9 della legge 21/92), oppure per “trasferibilità” si intende solo la cessione o affitto del ramo di azienda e non il conferimento?
Grazie
Virna Seravalle
1) In caso di CESSIONE di ramo di azienda riguardante attività di NCC, qualora i due contraenti risolvessero il contratto dopo pochi mesi, il cedente deve presentare la comunicazione di subingresso e quindi può rientrare in possesso dell’autorizzazione oppure, non essendo trascorsi 5 anni previsti dall’art. 9 della legge 21/92 per la trasferibilità delle licenze, il Comune deve procedere alla rassegnazione tramite bando pubblico?
[color=red]Una volta ceduta l'azienda si applica la disciplina sulla incompatibilità quinquennale. Quindi in caso di risoluzione A che ha dato a B e vuole riprende l'azienda lo potrà fare ma dovrà ricederla a terzi. Se non la ricede prima della decadenza allora si riassegnerà mediante bando pubblico. Ma la decadenza non opera automaticamente per il semplice rientro in possesso dell'azienda. Il divieto riguarda l'esercizio dell'attività[/color]
2) Nel caso invece di CONFERIMENTO di azienda l’art. 7 parla di ritrasferimento al socio conferente se è trascorso almeno un anno dal recesso. In questo caso, durante l’anno che deve trascorrere dal recesso, l’autorizzazione di ncc da chi viene utilizzata?
[color=red]Una volta effettuato il recesso il ramo di azienda torna ad A, il quale non può esercitare per 1 anno ma potrà cederla a terzi per quell'anno in attesa di divenire "compatibile" e quindi richiedere a sua volta la reintestazione. Potrà anche lasciarla per 1 anno all'organismo in affitto di azienda.[/color]
3) Nel caso in cui il titolare di autorizzazione di ncc voglia effettuare il CONFERIMENTO della propria azienda deve attendere la maturazione di 5 anni di attività (e quindi il conferimento ricade nella tempistica dell’art. 9 della legge 21/92), oppure per “trasferibilità” si intende solo la cessione o affitto del ramo di azienda e non il conferimento?
[color=red]No, per il conferimento non occorre attendere 5 anni, può essere anche immediato.[/color]