Il suap ha rivevuto una segnalazione per sosensione ex art100 tulps della guardia di finanza in cui è contestata la violazione dell'art.110 tulps per aver installato in un circolo apparecchi comma 6 difformi dalle categorie di legge e flagranza del reato di cui agli art.718 e 720 cp e 4 legge 401/89.
La segnalazione è trasmessa al suap e per conoscenza alla questura (ma non all'AAMS).
In questa fase il suap si limita a prendere atto del procedimento in corso? Se non erro la sospensione ex art.100 tulps è di competenza del questore e la sospensione della licenza di somministrazione del circolo il suap dovrà disporla solo a seguito dell'ordinanza ingiunzione dell'AAMS è così? All'AAMS il verbale lo trasmette il suap?
grazie.
salve, io per lo stesso caso ho emesso ordinanza di sospensione tenendo conto della seguente normativa:
• la violazione in questione rientra tra quelle previste dall'art. 17/ter, 1° comma del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773, introdotto dall'art. 3 del D. Leg.vo 13-7-1994, n. 480, alle quali consegue provvedimento interdittivo dell'attività da parte dell'autorità competente;
• il comma 10 dell’art. 110 Tulps stabilisce che “Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocato dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88”.
Per quanto riguarda la comunicazione all'AAMS e alla Questura ha provveduto la Guardia di Finanza che ha emesso il verbale di contestazione.
Art. 110 TULPS
comma 9-ter TULPS
[i]Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
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comma 10
[i]Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 [b]è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86[/b], ovvero di autorizzazione ai sensi dell’ articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni [b]sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni[/b] e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’ articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’ articolo 88.
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La fattispecie sanzionatoria nasce dall'art. 110 TULPS. Solo in sede di ordinanza di ingiunzione (quindi in caso di oblazione non procedere), l'amministrazione comunale provvede alla sospensione dell'attività da 1 a 30 gg.
In ogni caso attend l'ingiunzione di AAMS, se vuoi, puoi sentire AAMS e coordinarti.
Anche se non sono molto d'accordo, il TAR Toscana, con sentenza n. 489/2009 afferma che la competenza per l'eventuale provvedimento di sospensione è del Sindaco e non il dirigente SUAP