il comma 4 dell'art 15 del regolamento di attuazione del testo unico del turismo può essere applicato nel caso in cui in un immobile, dove da data antecedente al 1994 e fino a qlke anno fa è stata esercitata l'attività alberghiera, venga avviata una nuova attività alberghiera da parte di un altro soggetto senza apportare modifiche strutturali agli ambienti e alle camere che erano stati oggetto della vecchia licenza? tutte le camere erano già dotate di bagno, ma le doppie avevano dimensioni inferiori a quelle richieste oggi dalla L.R. 42.
grazie e buon ferragosto
il comma 4 dell'art 15 del regolamento di attuazione del testo unico del turismo può essere applicato nel caso in cui in un immobile, dove da data antecedente al 1994 e fino a qlke anno fa è stata esercitata l'attività alberghiera, venga avviata una nuova attività alberghiera da parte di un altro soggetto senza apportare modifiche strutturali agli ambienti e alle camere che erano stati oggetto della vecchia licenza? tutte le camere erano già dotate di bagno, ma le doppie avevano dimensioni inferiori a quelle richieste oggi dalla L.R. 42.
grazie e buon ferragosto
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NO,
solo se non vi è soluzione di continuità i SUBENTRANTI possono mantenere i requisiti del dante causa (anche se ha aperto nel 1800). Ciò vale per i requisiti strutturali, igienici ed anche di prevenzione incendi (alcune norme in deroga sono mantenute in essere da anni).
Se però vi è interruzione nell'uso dell'immobile al momento della riattivazione dell'attività il nuovo esercente deve possedere TUTTI I REQUISITI prescritti dalla normativa vigente al momento in cui presenta la DIA.
..lo immaginavo....o forse lo temevo........Grazie...
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