Data: 2014-04-06 17:37:52

ESTETICA - Associato in partecipazione e direttore tecnico

ESTETICA - Associato in partecipazione e direttore tecnico

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese
Divisione VI – Servizi e professioni

Roma, 1 aprile 2014, prot. 53305

Oggetto: attività di estetista. Possibilità di affidare la direzione tecnica dell’impresa in
associazione in partecipazione

Con nota mail del 26 marzo la S.V. evidenziava le “comunicazioni di irricevibilita' delle
SCIA inviate dal Comune di Napoli per l'attivita' di estetista in quanto non ritenuta valida la nomina
a direttore tecnico di un associato in partecipazione che ai sensi dell'Art. 3 della Legge 4/1/90 nº 1
(mod. D.L. 26/3/10 nº 59) "puo' essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante
al lavoro,di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa”.
Ferma restando la competenza esclusiva del SUAP partenopeo e, ove trattasi di attività
artigiana della Regione Campania, si osserva in linea di principio quanto segue.
L’articolo 3, comma 01, recentemente introdotto dal d. lgsl. 147 del 2012, della legge 1 del
1990, espressamente prevede che “Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di
estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un
familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante
lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie
economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata
di inizio di attività”.
La formulazione non differisce da quelle relative ad altre attività imprenditoriali soggette a
regolamentazione quali l’attività di installazione di impianti, di autofficina…
Per dette attività, come ricordato nel quesito, lo scrivente si espresse con Circolare 3600/C
affermando la possibilità di consentire ad un soggetto associato in partecipazione, dotato dei
requisiti tecnici, acclarati tramite SCIA, di assolvere al criterio dell’immedesimazione al fine di
abilitare l’impresa.
Considerata l’affinità tra l’attività di estetista e quelle contemplate nella circolare richiamata,
soprattutto in riferimento alle modalità di scelta del responsabile tecnico, diverso dal titolare, si
ritiene di dare risposta positiva al quesito, precisando però quanto segue.
Come precisato nella Circolare 3597/C di questo Ministero, affinchè possa essere provato il
rapporto di immedesimazione si richiama la necessità della redazione per iscritto del relativo
contratto, da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato.
Quanto precede per stabilire se l’associato sia immedesimato nell’impresa come un
lavoratore dipendente o un socio prestatore d’opera, oppure se tale relazione non sussista,
ricorrendo le figure del consulente o del professionista esterno (escluse tassativamente dalla legge).
Va evidenziato, al riguardo, che il ricorso a tale figura è funzionale alla dimostrazione dell’esistenza
di determinati requisiti, necessari per l’esercizio dell’impresa, altrimenti non posseduti
dall’imprenditore. Grava, pertanto, su di lui l’onere di provarne la ricorrenza di fronte agli enti
(SUAP, camere di commercio, commissioni provinciali per l'artigianato) preposti al loro
accertamento, tipicamente mediante la redazione per iscritto del contratto in esame.
Appare d’altra parte opportuno che l’acquisizione di copia del contratto sia affiancata
dall’acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti (associante e associato) in ordine
alla tipologia dell’apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di
rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l’immedesimazione.


IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

F.to Vecchio

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