Salve!
sono sempre io!... ;D
Dunque:
1) Lart. 32, comma 1, della L.R. 28/2005 dispone: "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate
contestualmente dal [u]SUAP[/u] competente per il territorio in cui ha sede il posteggio".
2) L'art. 34, comma 1, della L.R. 28/2005 dispone: "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio il
[u]COMUNE[/u] predispone appositi bandi".
Ciò significa che le procedure di selezione possono essere gestite da un servizio diverso dal Suap.
Se così fosse, all'atto pratico e anche economico (bollo su domanda e diritti Suap e bollo su provvedimento finale) come possono conciliarsi le due fasi senza che ciò aggravi il procedimento a carico dell'operatore commerciale interessato a partecipare al bando (a anche a carico nostro!...)?
Grazie e buon w.e.
Ti rammento qualche disposizione del DPR 160/2010
[i]Art. 2 Finalità e ambito di applicazione
1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
Art. 4. Funzioni e organizzazione del SUAP
1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. [/i]
Quindi, tutto ciò che entra o esce dall'amministrazione comunale passa dal SUAP, sarà poi demandata all'organizzazione della stessa amministrazione individuare le specifiche competenze. Il SUAP è sicuramente un una "modalità operativa" con un responsabile che coordina i vari procedimenti con le altre amministrazioni (o uffici) coinvolti. Detto questo sarà il regolamento dei servizi ad individuare "chi fa che cosa".