Sul BURL - Supplemento n. 14 di venerdì 04 aprile 2014 è stata pubblicata la Legge regionale 3 aprile 2014 - n. 14 "Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE.
In particolare segnalo:
Articoli che hanno introdotto le modifiche alla l.r. 6/2010
L’art. 5 modifica gli artt. 20 e 67 della l.r.
In particolare sono abrogati:
Art. 20 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Comma 7. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CEche adegua determinate direttive sulla libe ra circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.
Art. 67 - Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell’Unione europea.
Comma 1 lettera b). Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini degli Stati membri dell’UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’UE ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all’interno dell’UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l’economia di uno Stato membro dell’UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
Articoli che hanno introdotto le modifiche alla l.r. 15/2007
Gli artt. 6, 7, 8 e 9 modificano la l.r.
In particolare:
- Viene abrogato l’obbligo di soggiorno minimo di 7 giorni negli alberghi (art. 22 comma 3)
- Viene abrogato nelle case ed appartamenti per vacanze il riferimento alla durata dei contratti (validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni) (art. 43 comma 1) e quindi anche la facoltà concessa al sindaco di derogare (art. 44 comma 6)
- Viene sostituita la DIA con la SCIA
- Viene riscritto l’art. 59, relativo all’avvio dell’attività per le aziende ricettive all’aria aperta
- Viene modificato anche, di conseguenza, l’art. 62 relativo alla vigilanza e sospensione dell’attività, nella parte relativa alla revoca (non più attuabile con la SCIA)
- Viene modificato anche, di conseguenza, l’art. 63, relativo alle sanzioni
- Viene modificato infine l’art. 82, portando in SCIA anche le agenzie di viaggio
Articoli che hanno introdotto le modifiche alla l.r. 31/2008
L’art. 11 modifica gli artt. 153 e 154 della l.r. introducendo la SCIA
La ditta ha sede legale nel Comune oggetto di presentazione della SCIA e dove svolge l'attività. La titolare ha residenza in Romania.
Il diploma è stato conseguito in Romania.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 206/07 :
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.
2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il prestatore può usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. L'uso di detta denominazione o dell'abbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potrà essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dall'autorità competente di cui all'articolo 5.
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 14/2014
In attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), l[b]a Regione è l’autorità competente a pronunciarsi sulle domande[/b] di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo.
Il D.Lgs 206/07 Titolo III - Capo III prevede il riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale.
IN SOSTANZA PER LA VENDITA DELLE BIBITE (PER INTENDERCI TALE CASO) ALL'INTERNO DI UNA PIZZERIA (ATTIVITA' ARTIGIANALE), E' LA REGIONE L'AUTORITA' COMPETENTE AL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO????
saluti
Sì.
Viene così sanata un'anomalia lombarda per cui con l'entrata in vigore dell'art. 67 della l.r. 6/2010 spettava al comune tale verifica, con tutte le difficoltà che comportava...