Data: 2011-08-10 08:22:54

ordinanze ingiunzione

In sede di emissione di ordinanza ingiunzione vorrei sapere se la procedura che seguo nella determinazione del qauntum può ritenersi corretta:

parto dalla sanzione stabilita nel verbale di accertamento di violazione amministrativa ( che solitamente è il doppio del minimo  o un terzo del massimo).
Dopo di che valuto la sussistenza dei criteri indicati nell'art. 11 della l. 689/81 ( gravità, condizioni economiche, recidiva ecc) 
Nel caso ne dovessi riscontrare almento uno , parto dalla sanzione stabilita nel verbale e l'aumento nel seguente modo : aumento  di un quarto della somma derivante dalla differenza tra il massimo della sanzione e quella stabilita nel verbale  .
ex  la violazione prevede un asanzion eamministrativa che va da 2.500 a 15.000, la misura ridotta 5.000. Constatato il,mancato pagamento e verificata la sussistenza di un elemento stabilito all'art. 11 della L. 689/81 ( ex la gravità della violazione) ha fissto in € 7.500 l'importo in sede di emissione di ordinnaza ingiunzione.
( 15.000-5.000= 10.000: 1/4= 2.500    5.000+2500=7.500)

Inoltre i diritti di notifica a quanato ammontano??? a 5.56 a o a 5.88

riferimento id:1876

Data: 2011-08-10 21:59:13

Re: ordinanze ingiunzione

Il legislatore NON ha voluto prevedere un sistema MATEMATICO di calcolo del quantum ma ha voluto rimettere all'autorità competente la VALUTAZIONE DISCREZIONALE in merito.

Io ragiono così:
1) parto dal minimo edittale (non ha senso partire dal doppio del minimo che è una cifra rilevante solo ai fini del pagamento in misura ridotta)
2) aumento in base alle circostanze aggravanti dell'art. 11
3) diminuisco in base alle circostanze attentuanti dell'art. 11
4) definisco la sanzione comprensiva delle spese di notifica ed ogni altro onere (arrotondando normalmente alle centinaia di euro).

Non è possibile pre-stabilire un aumento di un tot percentuale per la presenza di una grave violazione.
La gravità non è una misura discreta,bensì continua (un fatto può essere grave, in una scalda da 1 a cento, per un valore pari a 1, 10, 50, 70 o 100). Quindi la presenza di una grave violazione può far passare da 2500 a 2700 o a 15.000 a seconda dei casi.

Anche la giurisprudenza riconosce questa ampia discrezionalità sottolineando come il GIUDICE, in caso di ricorso, non sia vincolato alla decisione di merito della PA nè ai suoi metodi di calcolo (che in quanto tali sono insindacabili).

riferimento id:1876
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