Buongiorno, gradirei sapere se la sospensione di un'attività edile artigiana per 1-2 mesi causa mancanza di opportunità lavorative, implica automaticamente la cancellazione d'ufficio dell'annotazione della qualifica artigiana al RI competente per territorio.
Grazie per l'attenzione e saluti.
Buongiorno, gradirei sapere se la sospensione di un'attività edile artigiana per 1-2 mesi causa mancanza di opportunità lavorative, implica automaticamente la cancellazione d'ufficio dell'annotazione della qualifica artigiana al RI competente per territorio.
Grazie per l'attenzione e saluti.
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La cancellazione SOLO dall’Albo Artigiani può avvenire SENZA cancellazione dal Registro delle
Imprese nei seguenti casi:
• sospensione dell’attività artigiana;
• variazione dei limiti dimensionali dell’impresa;
• in tutti gli altri casi di perdita dei requisiti artigiani previsti dalla Legge
La legge nazionale e regionale NON prevedono un termine di sospensione decorso il quale si ha cancellazione dall'albo artigiani.
La prassi è quella di ritenere valido un termine di 6 mesi all'anno come risulta da questa lettera
http://www.regione.veneto.it/static/www/attivita-produttive/sospensionel_2del01_443.pdf
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Le Commissioni provinciali sono sempre state più generiche valutando caso per caso come dal documento allegato.