Salve a tutti,ho un dubbio... come ci si comporta per le cosiddette "gestioni" all'interno dei villaggi turistici, campeggi ecc. ecc. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Una tipologia del genere non riesco a collocarla giuridicamente.
Fargli fare una SCIA autonoma di avvio di attività di Pubblico esercizio non lo ritengo del tutto fattibile, nel senso che è di dubbia interpretazione come questa attività si possa conciliare con le disposizioni di cui alla L. R. n. 11/99, che prevede comunque un unico soggetto titolare e responsabile dell'intera struttura.
Grazie
p.s.: Non so se qualcuno ha approntato una modulistica che possa darmi una mano.
Salve a tutti,ho un dubbio... come ci si comporta per le cosiddette "gestioni" all'interno dei villaggi turistici, campeggi ecc. ecc. per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Una tipologia del genere non riesco a collocarla giuridicamente.
Fargli fare una SCIA autonoma di avvio di attività di Pubblico esercizio non lo ritengo del tutto fattibile, nel senso che è di dubbia interpretazione come questa attività si possa conciliare con le disposizioni di cui alla L. R. n. 11/99, che prevede comunque un unico soggetto titolare e responsabile dell'intera struttura.
Grazie
p.s.: Non so se qualcuno ha approntato una modulistica che possa darmi una mano.
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Con l'art. 35 del Dlgs 59/2010 è possibile anche la GESTIONE SEPARATA purchè ricondubile (nel caso di specie) ad un solo soggetto (gestore dell'attività ricettiva) che dovrà garantire il coordinamento, gli orari unitari ecc...
Quindi la somministrazione può essere affidata ad altra impresa
Art. 35...l'ho sotto mano riguarda le attività multidisciplinari, forse c'è un errore!??! In ogni caso la GESTIONE SEPARATA chiaramente deve essere comprovata da un atto pubblico o scrittura privata autenticata???
riferimento id:18757Salve Simone, non ho ricevuto risposta...
riferimento id:18757
Salve Simone, non ho ricevuto risposta...
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La norma è proprio quella. E' una delle norme BLOKESTEIN che prevede come eccezionale una disposizione che vieti l'esercizio di diverse attività negli stessi locali 8per prestatori di servizi si intendono professionisti ed imprese).
Ecco il perchè del riferimento!!!
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. [color=red][b] I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:[/b][/color]
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.
Ora colgo il senso, scusami. La mia perplessità è sul rapporto tra gestore e titolare. Spesso mi vengono prodotti contratti di comodato d'azienda redatti con scrittura privata e registrati presso l'agenzia delle Entrate. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento del godimento di una azienda dovrebbero essere stilati sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, o sbaglio???
riferimento id:18757
Ora colgo il senso, scusami. La mia perplessità è sul rapporto tra gestore e titolare. Spesso mi vengono prodotti contratti di comodato d'azienda redatti con scrittura privata e registrati presso l'agenzia delle Entrate. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento del godimento di una azienda dovrebbero essere stilati sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, o sbaglio???
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Se è ceduto il RAMO DI AZIENDA, ai sensi dell'art. 2556 c.c. occorre sempre il notaio, anche in caso di COMODATO.
Se si cede invece l'immobile + eventualmente le attrezzature ma senza cessione di azienda NON è prescritto l'intervento del notaio.
Vedi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18386.msg34501#msg34501
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19957.msg37697#msg37697