L’art. 2, comma 2, della Legge 17 agosto 2005, n. 174 disponeva: “L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie”.
Oggi dispone: “L'esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, è soggetto a ((segnalazione certificata di inizio di attività)) ai sensi dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Che fine a fatto l’” osservanza delle vigenti norme sanitarie” ????
Non serve più il nulla osta della ASL?
Chi controlla e verifica ACCONCIATORE CON POCA IGIENE ???
AIUTO, quale passaggio salto !
in molti comuni sono oramai anni che l'asl non rilascia il nulla osta sanitario, si è stabilito insieme alla asl quali erano i requisiti da richiedere e sono stati inseriti in un regolamanto.... Comunque consiglio di inserire tra le dichiarazioni della scia le seguenti:
DICHIARA INOLTRE
...................
□ che i locali, gli impianti, le attrezzature e i procedimenti tecnici utilizzati sono rispondenti alle norme relative agli aspetti igienico sanitari, in particolare a quelli stabiliti col vigente regolamento comunale;
La stessa si manda all'asl per quanto di competenza (i controlli!!!).