SALVE,
quali opere rientrano nella definizione opere dell'ingengno?
Mi è stato chiesto il rilascio dell'attestazione di produzione delle seguneti opere dell'ingegno quali bigiotteria, portachiavi ecc che per me rientrano tra le attività artigianali.
saluti
Anche per me siamo nel campo dell'artigianato, infatti, le opere dell’ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, esse devono essere originali e creative, nel senso che l'opera deve rappresentare un qualcosa di innovativo e ripetitivo rispetto all'esistente.
SALVE,
quali opere rientrano nella definizione opere dell'ingengno?
Mi è stato chiesto il rilascio dell'attestazione di produzione delle seguneti opere dell'ingegno quali bigiotteria, portachiavi ecc che per me rientrano tra le attività artigianali.
saluti
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La definizione di opera dell'ingegno, chiamata anche opera creativa, è abbastanza ampia e in alcuni casi può dare adito a dubbi. In effetti solo la creazione intellettuale originale e creativa (non importa se nella forma o nel contenuto) è definibile come opera dell'ingegno tutelata dalla legge, che è quella relativa al diritto d'autore.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci, quando l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici criteri alfabetici e cronologici. Quindi se un artigiano produce qualcosa di unico può richiedere la validità di opera dell'ingegno.
Nel caso in cui la persona poi voglia vendere la sua opera, allora questo deve avvenire in modo sporadico e occasionale.
Quindi un artigiano se regolarmente vende i suoi prodotti non può' richiedere costantemente che le sue opere siano considerate opere d'ingegno.
Infatti per "opere dell'ingegno a carattere creativo" devono intendersi in senso stretto quelle che possono costituire oggetto di diritto d'autore e dunque le opere letterarie, le opere delle arti figurative (pittura, scultura, grafica), musicali, tecniche e scientifiche e quelle derivanti da un processo produttivo che si ricollega ad un'invenzione brevettata o registrata.
In senso lato potrebbero definirsi tali anche le creazioni di valore più modesto, non coperte da una protezione quale brevetto o la registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello scopritore, inventore o autore .
Ad esempio a me piace realizzare badge e [url=http://print24.com/it/product/adesivi]creare adesivi personalizzati online[/url] con un programma di grafica, dove inserisco i miei disegni. Se volessi potrei richiedere che queste mie opere siano considerate delle opere d'ingegno, ma quello che creo non deve essere assoggettato alle norme sul commercio.
Il Decreto legislativo 114/1998 " Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede infatti che non si applicano le regolamentazioni del commercio a
h) chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
Ad ogni modo l'artista che vuole vendere direttamente le proprie creazioni deve fare richiesta di concessione per occupazione del suolo pubblico all'Ufficio Protocollo.