L'art 20 comma 3 del Dlgs 114/1998 in tema di sanzioni e di recidiva commercio itinerante così recita tra l'altro:
...sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno...
Nell'anno di riferimento vengono commesse in breve tempo 2 violazioni e pertanto si procede a sospendere la autorizzazioni fino a 20 gg. Subito dopo, sempre nel medesimo anno, vengono commesse altre 2 violazioni dello stesso genere.
Visto che le 4 identiche violazioni sono state commesse nel medesimo anno di riferimento e che è già stata sospesa la autorizzazione, si deve procedere comunque a sospenderla nuovamente?
Grazie
L'art 20 comma 3 del Dlgs 114/1998 in tema di sanzioni e di recidiva commercio itinerante così recita tra l'altro:
...sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno...
Nell'anno di riferimento vengono commesse in breve tempo 2 violazioni e pertanto si procede a sospendere la autorizzazioni fino a 20 gg. Subito dopo, sempre nel medesimo anno, vengono commesse altre 2 violazioni dello stesso genere.
Visto che le 4 identiche violazioni sono state commesse nel medesimo anno di riferimento e che è già stata sospesa la autorizzazione, si deve procedere comunque a sospenderla nuovamente?
Grazie
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ATTENZIONE. PER AVERSI RECIDIVA DEVE ESSERE APPLICATA LA SANZIONE e non semplicemente contestato l'illecito mediante verbale.
Se l'interessato paga il doppio del minimo (oblazione o pagamento in misura ridotta) tale estinzione concorre al calcolo ai fini della recidiva.
Quindi controlla che siano state emesse effettivamente ordinanze-ingiunzione o sia stata pagata oblazione, altrimenti non si ha recidiva.
Se si ha recidiva questa può essere applicata anche più volte nell'anno.