ATTIVITA' PRINCIPALE E PREVALENTE: VENDITA AL DETTAGLIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE E RELATIVI ACCESSORI,SCHEDE TELEFONICHE E RICARICHE TELEFONICHE.
ATTIVITA' SECONDARIA : ATTIVITA' DI INTERNET POINT E PHONE CENTER SVOLTA IN MODO NON PREVALENTE RISPETTO A QUELLA PRINCIPALE CON L'OFFERTA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.
L'ATTIVITA' SECONDARIA RIENTRA NELLE PREVISIONI DELLA DELIBERA AUTORITA' DELLE COMUNICAZIONI NR. 102/03/CONS DEL 15.04.2003 CHE NON CONSIDERA FORNITORI DI UN SERVIZIO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA LE IMPRESE CHE METTONO A DISPOSIZIONE DELLA PROPRIA CLENTELE LE APPARECCHIATURE TERMINALI DI RETE E NON HANNO COME OGGETTO SOCIALE PRINCIPALE L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' DI TELECOMINICAZIONI? SE CIO' E' CONFERMATO L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI NON E' OBBLIGATORIA E NON VIENE RILASCIATA DALL'ISPETTORATO DI COMPARTIMENTO.
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E IN NAPOLI.
PRESENTATO SCIA AL COMUNE
DENUNCIA ALLA CCIAA DI NAPOLI CHE CHIEDE IL DEPOSITO DELL' AUTORIZZAZIONE DELL MINISTERO.
I PC UTILIZZATI SONO FISSI E L'AREA NON WI-FI ESTERNA AL LOCALE.
SENTITO IL PARERE DELL'ISPETTORATO COMPETENTE CHE CONFERMA CHE L'ATTIVITA' SECONDARIA COSI SVOLTA NON E' SOGGETTA ALLA RICHIESTA DELL' AUTORIZZAZIONE CHE NON VIENE RILASCIATA ANCHE SE RICHIESTA IN QUANTO TALE AUTORIZZAIONE E' OBBLIGATORIA SOLO SE L'ATTIVITA' DI TELECOMUNICAZIONI E PRINCIPALE E PREVALENTE OPPURE SE SECONDARIA LA ZONA WI-FI E' ESTERNA AL LOCALE DELL'ATTIVITA'.
CHIEDO GENTILEMENTE SE TALE PROCEDURA E PARERE E' CORRETTA.
RINGRAZIO IN ANTICIPO PER I VS PREZIOSI CONSIGLI E PARERI.
CORDIALI SALUTI.
Ciò che dic è giusto. Se fino al 2013 valeva la delibera da te citata, con il decreto-legge n. 69/2013 è stato chiarito, anche a livello di legge l'attività di comunicazione elettronica non prevalente è libera.
L'art. 10 del decreto-legge dispone:
[i]Art. 10 - Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica
In vigore dal 21 agosto 2013
1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.[/i]
L'art. 25 del d.lgs. n. 259/03 sarebbe la disposizione che prevede un'abilitazione quando si attiva un vero e proprio internet point (SCIA al ministero delle comunicazioni con il modello di cui all'allegato 9 allo stesso d.lgs. n. 259/03)
La ringrazio per la risposta esaustiva puntuale e chiara. Cordiali saluti e Buon Lavoro
Domenica