buon giorno a tutti vorrei sottoporre un problema che non so se capita anche ad altri.
come detto più volte da Simone e come ribadito in un post presentato da Gabriella, il Suap non dovrebbe richiedere alcun atto di assenso, nel caso di interventi edilizi o nel caso di avvio di attività ipoteticamente fastidiose per i vicini. i
n un post precedente, a proposito della palestra, dice Simone che non ci vuole l'atto di assenso del condominio. ma come la mettiamo nel caso in cui il condominio o un vicino o chiunque altro lamenti disturbo fastidio o inquinamento acustico da parte di attività?
ho il caso di una lavasecco e di un inquilino che ha fatto un esposto per inquinamento acustico. ho anche il caso di un inquilino che ha presentato un esposto per un antenna di telefonia mobile sopra il suo tetto. la prima domanda che fanno è: chi gli ha dato il permesso di installare e/o avviare l'attività? basta un semplice contratto di locazione, che noi come Suap neanche vediamo, perchè l'utente non è obbligato a presentarlo?
grazie
In caso di esposti o lamentele, l'ufficio ha il dovere di fare le opportune verifiche in loco, disponendo eventualmente dei rilievi fonometrici da parte dell'ARPAS.
Discorso diverso sono gli aspetti civilistici: l'interessato nella DUAAP ha dichiarato di avere pieno titolo all'effettuazione dell'intervento o all'utilizzo dei locali, sulla base di un titolo che cita e che, in caso sorgessero dubbi, può essere acquisito d'ufficio per svolgere le opportune verifiche.
Il Comune però può intervenire solo in caso di palese mancanza di legittimazione, mentre per tutti gli altri aspetti ogni valutazione è rimessa al giudice competente.
Sono d’accordissimo e vorrei aggiungere, sempre in riferimento al ruolo specifico del Suap, come ho già detto in un precedente post, che ritengo sia compito fondamentale del Suap quello di occuparsi principalmente di sovrintendere ed assicurare un raccordo procedimentale tra le varie normative di settore in riferimento ai singoli interventi dichiarati, ciò in quanto struttura chiamata a svolgere ed assicurare un punto di riferimento unico per l'impresa. Tutte le fasi successive, relative ai controlli conseguenti alle dichiarazioni autocertificative presentate, ed all’emissione di atti interdittivi, sanzionatori, ecc., a mio avviso è corretto che continuino a rimanere in capo ai singoli uffici comunali o Enti terzi esterni che sono competenti e specializzati nelle singole materie di settore .
Penso che fin dalla nascita della legge n.3/2008, e lo stesso spirito delle direttive applicative regionali lo confermano attraverso il contenuto di diversi articoli, con il Suap non si volesse intervenire nel senso di modificare l’assetto delle competenze dell’Ente. Infatti mi sembra chiaro ( e corretto) che la responsabilità dell’istruttoria ( in questo caso, più che di istruttoria intesa quale attività propedeutica al rilascio dei titoli abilitativi costituiti dal vecchio modello di autorizzazione , come accadeva in passato, sarebbe più corretto parlare di verifiche ex post rispetto alle dichiarazioni autocertificative rese da tecnici e imprenditori) non debba essere trasferita al Suap ma continui a restare in capo ai singoli uffici in base ai procedimenti assegnati ed alla competenza per materia, ciò sia per quanto riguarda le pratiche dove sono coinvolti enti esterni ( Asl, Comando VV.FF. , ecc.) sia per le Duaap che coinvolgono uffici interni all’Ente.
Una conferma si può trovare all’interno delle direttive di raccordo tra normativa della regione Sardegna e DPR 160/2010. Ad esempio, l’articolo 17 prevede espressamente che: "Nel caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche cui compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere AUTONOMAMENTE all’emissione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi che ritengono necessari in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, trasmettendo in via telematica al SUAP ogni atto inerente il procedimento stesso; il Suap INOLTRA tali atti a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento".
Quindi il ruolo corretto del Suap ritengo sia quello di fare in modo che nella fase di formazione del titolo abilitativo ci sia un coordinamento per i singoli adempimenti amministrativi di cui si compone una pratica ma non quello di sostituirsi agli altri uffici o attribuirsi competenze che non ha. Purtroppo, soprattutto nella prima fase di avvio della gestione del Suap, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.3/2008, molti uffici comunali hanno erroneamente interpretato ( taluni anche in malafede) , l’avvento del Suap come il pretesto per un “trasferimento” di competenze e procedimenti ( e conseguente scarico di responsabilità) dai singoli uffici comunali al Suap.
Ovviamente è sempre possibile che un’Amministrazione decida di istituire, attraverso un apposito regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ,un modello organizzativo di Sportello prevedendo, ad esempio, che allo stesso siano attribuite competenze sanzionatorie o interdittive ma in tal caso dovrebbe trasferire personale e risorse dai singoli uffici al Suap , cosa non facile viste le carenze di organico di molti Comuni, soprattutto in Sardegna. Quindi, per il caso che ha citato Clarabella, e per rispondere al quesito che ha posto, a mio avviso il Suap non ha alcuna responsabilità se ha gestito correttamente le comunicazioni e trasmesso la pratica per le verifiche in tempo. Siete d'accordo?
E’ chiaro che, se si tratta di attività potenzialmente rumorosa, anche per il caso di una palestra, l’imprenditore e il tecnico nella Duaap dichiareranno se l’attività sia soggetta o esente dall’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico e valuteranno gli allegati da presentare ( A-10, E-5,ecc,) ma la responsabilità di ciò che dichiarano o non dichiarano è loro, gli uffici/enti terzi interni o esterni hanno poi il compito ( e la responsabilità ) di verificare le dichiarazioni, ciascuno per le proprie competenze. In questo caso ( eventuale presenza di un allegato A-10) il Suap trasmetterà la pratica all’ufficio tecnico per le verifiche, ma il suo compito si esaurisce in questa fase. Se poi il privato cittadino ritiene di subire un danno derivante dall’esercizio di un’attività imprenditoriale rumorosa è sempre libero di agire in sede civile per ottenere dal giudice un eventuale risarcimento del danno o adire l’autorità amministrativa o giudiziaria al fine di ottenere un’eventuale provvedimento di cessazione o contenimento delle emissioni rumorose ma il Suap non può essere la soluzione a tutti i problemi né il capro espiatorio nelle liti tra condomini.
sarei pienamente d'accordo se non fosse che tutto quello che è stato indicato è puramente ipotetico.
1) il cittadino ha il Suap come punto di riferimento: segnalazioni, esposti e accessi vengono presentati al Suap, che viene visto come colui che "autorizza" l'attività o l'intervento: non dimentichiamoci che la ricevuta ovvero il titolo abilitativo viene rilasciata dal Suap.
2) l'utente mi dichiara di avere pieno titolo a presentare la Duaap, io poi a seconda che vi sia un regolamento, accerto tutto o in parte le autodichiarazioni (nel nostro caso accertiamo tutto, visto che non è mai stato adottato un regolamento per i controlli a campione). ma ad esempio, non trasmettiamo agli enti terzi se l'utente dichiara che non è soggetto. abbiamo avuto da poco una discussione con i VV.F perchè abbiamo trasmesso una pratica che aveva sollevato dei dubbi, pur in assenza di moduli specifici.
3) come faccio a mettere in dubbio le dichiarazioni dell'utente se lui mi dichiara che non è soggetto a prevenzione incendi, impatto acustico ecc.?
4) l'assenso del proprietario dei locali e/o condominio in caso di antenne, sta diventando un "casus belli", abbiamo parecchi accessi da parte di condomini..........ma come, prima gli affitti il tetto e poi non vuoi che piazzino le antenne? è difficile il Suap............. :-\