Data: 2014-03-27 06:34:27

Elettrosmog.Stazione radio base e potere a contenuto pianificatorio dei comuni

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 905, del 25 febbraio 2014
Elettrosmog.Stazione radio base e potere a contenuto pianificatorio dei comuni

Il potere a contenuto pianificatorio dei comuni di fissare, a norma dell'art. 8, u.c., della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 Codice delle comunicazioni elettroniche. Detta potestà dei comuni deve invece esplicarsi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, senza comportare un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
http://lexambiente.it/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/10287-elettrosmogstazione-radio-base-e-potere-a-contenuto-pianificatorio-dei-comuni.html

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