TAR Piemonte, Sez. I, n. 322, del 21 febbraio 2014
Aria.Illegittimità ordinanza contingibile per il prolungamento della canna fumaria
E’ Illegittima l’ordinanza per il prolungamento della canna fumaria oltre 1,00 ml. il colmo del tetto con la proprietà confinante. Nel caso di specie, l'atto impugnato non è stato preceduto da alcuna puntuale istruttoria, ma ha fatto seguito solo alle "lamentele" di alcuni cittadini, non suffragate da accertamenti tecnici sull’effettiva presenza di fumi nocivi, pure ritenuti necessari dalla ASL e dalla Provincia, che sul punto si sono limitate a rendere consulti preliminari e interlocutori. L’ordinanza impugnata non indica nemmeno la concreta situazione di pericolo e di danno limitandosi a far riferimento genericamente a “gas”, senza specificarne la natura, l'effettiva sussistenza e il grado di pericolosità. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
http://lexambiente.it/aria/74-giurisprudenza-amministrativa-tar74/10290-ariaillegittimita-ordinanza-contingibile-per-il-prolungamento-della-canna-fumaria.html