MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 13 febbraio 2014
Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate
al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.
(14A01938)
(GU n.58 del 11-3-2014)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed in particolare l'art. 7,
che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute ed il
Ministro dello sviluppo economico, la competenza ad istituire il
catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali
e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare, l'art. 38, il quale istituisce
l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi
tecnici), nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo
decreto legislativo, trasferendo all'APAT le attribuzioni dell'ANPA
(Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), quelle dei
Servizi Tecnici Nazionali, istituiti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio Sismico
Nazionale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», al fine di garantire la razionalizzazione
delle strutture tecniche statali, che ha istituito l'ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che sostituisce
ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed
ICRAM;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, «Istituzione
del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale
della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29
luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», cosi' come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, «Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale»;
Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), recepita con decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto l'art. 8 (Sistema informativo e di monitoraggio ambientale)
del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997 n. 335
«Regolamento concernente la disciplina delle modalita' di
organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
in strutture operative», cosi come richiamato dall'art. 7 della legge
22 febbraio 2001, n. 36;
Sentiti il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo
economico ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36 in merito all'istituzione del Catasto Nazionale;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha lo scopo, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera c) e dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n.
36, di istituire il Catasto Nazionale delle sorgenti dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici (di seguito denominate
'sorgenti') e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare
i livelli di campo presenti nell' ambiente.
Art. 2
Istituzione del Catasto Nazionale
1. In attuazione dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, il Catasto Nazionale e' realizzato nell'ambito del sistema
informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335.
2. L'attivita' di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale e'
svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare che a tal fine si avvale dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il quale opera
sulla base dei contenuti dell'allegato che costituisce parte
integrante al presente decreto.
3. Il Catasto Nazionale e' costituito da una base dati informatica
la cui struttura e' rappresentata nell'allegato al presente decreto
contenente le informazioni relative alle sorgenti di cui all'art. 1,
comma 1 del presente decreto.
4. Le modalita' di inserimento dei dati relative alle sorgenti di
cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto sono indicate nei
decreti attuativi ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n.
36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente articolo nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 3
Finalita' del Catasto Nazionale
1. In materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, il Catasto Nazionale permette la produzione di
informazioni per le attivita' di monitoraggio e controllo ambientale
necessarie a:
a) fornire supporto alle decisioni riguardante l'ambiente ed il
territorio;
b) consentire di costruire indicatori ed indici di esposizione
che forniscano la rappresentazione piu' efficace dello stato
ambientale;
c) costituire supporto informativo utile per la valutazione
d'impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione
complessiva dell'installazione di nuove sorgenti;
d) fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni in fase di
procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione alle
fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPCM 8 luglio
2003 (50 Hz).
In particolare il Catasto Nazionale dovra' consentire:
di conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio;
di conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti;
l'identificazione dei gestori degli impianti nel rispetto della
normativa esistente sulla riservatezza e sulla tutela dei dati
personali;
di costruire le mappe territoriali di campo elettrico e
magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente.
2. Il Catasto Nazionale opera in coordinamento con i catasti
regionali di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) della legge 22
febbraio 2001, n. 36. Il Catasto Nazionale e' collegato ai catasti
regionali mediante la rete telematica del sistema informativo di cui
all'art. 2, comma 1 del presente decreto. I catasti regionali
forniscono al Catasto Nazionale i dati e/o le informazioni di
competenza regionale in essi presenti. Il Catasto Nazionale fornisce
ai catasti regionali i dati e/o le informazioni inerenti ai dati di
competenza nazionale relativi al territorio regionale. E' consentito
alle regioni e province autonome l'accesso, in modalita' di
visualizzazione, ai dati presenti nel Catasto Nazionale di loro
competenza, secondo le modalita' indicate nel d.lgs. 19 agosto 2005,
n. 195, con particolare riguardo alle modalita' di accesso,
segretezza e riservatezza dell'informazione.
Art. 4
Disciplina dell'accesso alle informazioni e gestione dei dati
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare garantisce la piena integrazione del Catasto Nazionale nel
sistema informativo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto
secondo le modalita' di accesso alle informazioni previste dall'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 e
secondo quanto indicato nell'allegato al presente decreto.
2. Le informazioni ed i dati contenuti nel Catasto Nazionale sono
definiti sulla base degli standard informativi riportati
nell'allegato al presente decreto. Essi garantiscono omogeneita'
delle basi dati sia dal punto di vista della tipologia di
informazione da acquisire e da gestire, sia da quello della loro
struttura relazionale agevolando le modalita' di comunicazione delle
informazioni tra il livello regionale e quello nazionale. Eventuali
aggiornamenti degli standard informativi che si rendano necessari
saranno definiti con successivi decreti dirigenziali della Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
3. L'informazione contenuta nel Catasto Nazionale deve essere messa
a disposizione del pubblico e diffusa in formati facilmente
consultabili ed accessibili, anche attraverso i mezzi di
telecomunicazione e gli strumenti informatici, ai sensi e con le
modalita' previste dagli articoli 1, 4 ed 8 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e secondo le procedure
autorizzative di accesso indicate nei decreti di modalita' di
inserimento dei dati di cui all'art. 7, comma 1 della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
4. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta
dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile»,
avvalendosi dell' ISPRA.
5. Gli standard informativi ed informatici utilizzati per gestire
il Catasto Nazionale e il suo collegamento con i catasti regionali,
nonche' i protocolli di comunicazione fra i medesimi, saranno
definiti ed aggiornati secondo le disposizioni nazionali e
comunitarie in materia.
6. I dati costituenti il Catasto Nazionale saranno resi
disponibili, secondo quanto previsto dal comma 3, dalla Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la
pubblicazione sul:
Geoportale Nazionale,
portale della DVA dedicato alle Valutazioni Ambientali,
portale di ISPRA.
Art. 5
Disposizioni finali
1. L'allegato al presente decreto potra' essere modificato con
decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, qualora si dovesse rendere necessario, previa
acquisizione del parere dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo
Economico.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2014
Il Ministro: Orlando
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico