Data: 2014-03-27 06:28:54

Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici ...........

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 13 febbraio 2014
Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici e delle zone  territoriali  interessate
al fine di  rilevare  i  livelli  di  campo  presenti  nell'ambiente.
(14A01938)
(GU n.58 del 11-3-2014)



                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed in particolare l'art.  7,
che  attribuisce  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  sentiti  il  Ministro  della  salute  ed  il
Ministro dello sviluppo economico,  la  competenza  ad  istituire  il
catasto nazionale delle sorgenti dei campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;
  Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61 «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli  ambientali
e  istituzione  dell'Agenzia  nazionale    per    la    protezione
dell'ambiente»;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in  particolare,  l'art.  38,  il  quale  istituisce
l'APAT (Agenzia per la  protezione  dell'ambiente  e  per  i  Servizi
tecnici), nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del  medesimo
decreto legislativo, trasferendo all'APAT le  attribuzioni  dell'ANPA
(Agenzia Nazionale  per  la  Protezione  dell'Ambiente),  quelle  dei
Servizi  Tecnici  Nazionali,  istituiti  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del  Servizio  Sismico
Nazionale;
  Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
modificazione  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
«disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», al fine di garantire  la  razionalizzazione
delle strutture tecniche statali, che ha istituito l'ISPRA  (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che sostituisce
ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni  APAT,  INFS  ed
ICRAM;
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,  «Istituzione
del sistema pubblico di connettivita'  e  della  rete  internazionale
della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge  29
luglio 2003, n. 229»;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'amministrazione digitale», cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  «Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico  all'informazione
ambientale»;
  Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE), recepita con  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
  Visto l'art. 8 (Sistema informativo e di  monitoraggio  ambientale)
del decreto del Presidente della Repubblica  4  giugno  1997  n.  335
«Regolamento  concernente  la  disciplina  delle  modalita'  di
organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
in strutture operative», cosi come richiamato dall'art. 7 della legge
22 febbraio 2001, n. 36;
  Sentiti il Ministro della salute  ed  il  Ministro  dello  sviluppo
economico ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36 in merito all'istituzione del Catasto Nazionale;

                              Decreta:

                              Art. 1


                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto ha lo scopo, ai sensi dell'art. 4, comma  1,
lettera c) e dell'art. 7, comma 1 della legge 22  febbraio  2001,  n.
36, di istituire  il  Catasto  Nazionale  delle  sorgenti  dei  campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici  (di  seguito  denominate
'sorgenti') e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare
i livelli di campo presenti nell' ambiente.
                              Art. 2


                  Istituzione del Catasto Nazionale

  1. In attuazione dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, il Catasto Nazionale e'  realizzato  nell'ambito  del  sistema
informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335.
  2. L'attivita' di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale e'
svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare che a tal fine si  avvale  dell'Istituto  Superiore  per  la
Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il quale opera
sulla  base  dei  contenuti  dell'allegato  che  costituisce  parte
integrante al presente decreto.
  3. Il Catasto Nazionale e' costituito da una base dati  informatica
la cui struttura e' rappresentata nell'allegato al  presente  decreto
contenente le informazioni relative alle sorgenti di cui all'art.  1,
comma 1 del presente decreto.
  4. Le modalita' di inserimento dei dati relative alle  sorgenti  di
cui all'art. 1, comma  1  del  presente  decreto  sono  indicate  nei
decreti attuativi ai sensi  dell'art.  7,  comma  1  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36.
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 22 febbraio  2001,  n.
36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e
Bolzano provvedono alle finalita' del presente  articolo  nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi  degli  statuti  e  delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
                              Art. 3


                  Finalita' del Catasto Nazionale

  1. In materia di  esposizione  ai  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici, il Catasto  Nazionale  permette  la  produzione  di
informazioni per le attivita' di monitoraggio e controllo  ambientale
necessarie a:
    a) fornire supporto alle decisioni riguardante l'ambiente  ed  il
territorio;
    b) consentire di costruire indicatori ed  indici  di  esposizione
che  forniscano  la  rappresentazione  piu'  efficace  dello  stato
ambientale;
    c) costituire  supporto  informativo  utile  per  la  valutazione
d'impatto  di  nuove  singole  sorgenti  o  per  la  pianificazione
complessiva dell'installazione di nuove sorgenti;
    d) fornire supporto alle Pubbliche  Amministrazioni  in  fase  di
procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione  alle
fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del  DPCM  8  luglio
2003 (50 Hz).
  In particolare il Catasto Nazionale dovra' consentire:
    di conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio;
    di conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti;
    l'identificazione dei gestori degli impianti nel  rispetto  della
normativa esistente  sulla  riservatezza  e  sulla  tutela  dei  dati
personali;
    di  costruire  le  mappe  territoriali  di  campo  elettrico  e
magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente.
  2. Il Catasto  Nazionale  opera  in  coordinamento  con  i  catasti
regionali di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  d)  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36. Il Catasto Nazionale e'  collegato  ai  catasti
regionali mediante la rete telematica del sistema informativo di  cui
all'art. 2,  comma  1  del  presente  decreto.  I  catasti  regionali
forniscono al  Catasto  Nazionale  i  dati  e/o  le  informazioni  di
competenza regionale in essi presenti. Il Catasto Nazionale  fornisce
ai catasti regionali i dati e/o le informazioni inerenti ai  dati  di
competenza nazionale relativi al territorio regionale. E'  consentito
alle  regioni  e  province  autonome  l'accesso,  in  modalita'  di
visualizzazione, ai dati  presenti  nel  Catasto  Nazionale  di  loro
competenza, secondo le modalita' indicate nel d.lgs. 19 agosto  2005,
n.  195,  con  particolare  riguardo  alle  modalita'  di  accesso,
segretezza e riservatezza dell'informazione.
                              Art. 4


    Disciplina dell'accesso alle informazioni e gestione dei dati

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare garantisce la  piena  integrazione  del  Catasto  Nazionale  nel
sistema informativo di cui all'art. 2, comma 1 del  presente  decreto
secondo le modalita' di accesso alle informazioni previste  dall'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 e
secondo quanto indicato nell'allegato al presente decreto.
  2. Le informazioni ed i dati contenuti nel Catasto  Nazionale  sono
definiti  sulla  base  degli  standard  informativi    riportati
nell'allegato al  presente  decreto.  Essi  garantiscono  omogeneita'
delle  basi  dati  sia  dal  punto  di  vista  della  tipologia  di
informazione da acquisire e da gestire,  sia  da  quello  della  loro
struttura relazionale agevolando le modalita' di comunicazione  delle
informazioni tra il livello regionale e quello  nazionale.  Eventuali
aggiornamenti degli standard informativi  che  si  rendano  necessari
saranno definiti con successivi decreti dirigenziali della  Direzione
Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare.
  3. L'informazione contenuta nel Catasto Nazionale deve essere messa
a  disposizione  del  pubblico  e  diffusa  in  formati  facilmente
consultabili  ed  accessibili,  anche  attraverso  i  mezzi  di
telecomunicazione e gli strumenti informatici,  ai  sensi  e  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  1,  4  ed  8  del decreto
legislativo 19  agosto  2005,  n.  195  e  secondo  le  procedure
autorizzative  di  accesso  indicate  nei  decreti  di  modalita'  di
inserimento dei dati di cui  all'art.  7,  comma  1  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36.
  4. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.
195, «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta
dall'autorita' pubblica sia  aggiornata,  precisa  e  confrontabile»,
avvalendosi dell' ISPRA.
  5. Gli standard informativi ed informatici utilizzati  per  gestire
il Catasto Nazionale e il suo collegamento con i  catasti  regionali,
nonche'  i  protocolli  di  comunicazione  fra  i  medesimi,  saranno
definiti  ed  aggiornati  secondo  le  disposizioni  nazionali  e
comunitarie in materia.
  6.  I  dati  costituenti  il  Catasto  Nazionale  saranno  resi
disponibili, secondo quanto previsto dal  comma  3,  dalla  Direzione
Generale  per  le  Valutazioni  Ambientali  (DVA)  del  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la
pubblicazione sul:
    Geoportale Nazionale,
    portale della DVA dedicato alle Valutazioni Ambientali,
    portale di ISPRA.
                              Art. 5


                        Disposizioni finali

  1. L'allegato al presente  decreto  potra'  essere  modificato  con
decreto dirigenziale della  Direzione  Generale  per  le  Valutazioni
Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare,  qualora  si  dovesse  rendere  necessario,  previa
acquisizione del parere dei Ministeri della Salute e  dello  Sviluppo
Economico.
  2. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 febbraio 2014

                                                Il Ministro: Orlando
                                                            Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

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