Data: 2014-03-27 06:26:57

Elettrosmog.Gli impianti di telefonia mobile non sono assimilabili alle normali

TAR Calabria (CZ), Sez. I, n. 271, del 14 febbraio 2014
Elettrosmog.Gli impianti di telefonia mobile non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie

Non è possibile assimilare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie, in quanto i primi non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Trattasi, invece, di strutture, che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio. Non è possibile equiparare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie anche perchè, ai sensi della specifica previsione di cui all’art. 86, comma 3 , del d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
http://lexambiente.it/elettrosmog/79-giurisprudenza-amministrativa-tar79/10262-elettrosmoggli-impianti-di-telefonia-mobile-non-sono-assimilabili-alle-normali-costruzioni-edilizie.html

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