TAR Calabria (CZ), Sez. I, n. 271, del 14 febbraio 2014
Elettrosmog.Gli impianti di telefonia mobile non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie
Non è possibile assimilare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie, in quanto i primi non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Trattasi, invece, di strutture, che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio. Non è possibile equiparare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie anche perchè, ai sensi della specifica previsione di cui all’art. 86, comma 3 , del d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
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