Data: 2011-02-11 07:58:26

procedura per insegne di esercizio

Il SUAP riceve DIA/SCIA per installazione di insegna di esercizio relativo a locale ad uso commerciale - artigianale, richiede pareri all'Ufficio Tecnico - Urbanistica e alla Polizia Municipale. L'U.T. richiede DIA/SCIA edilizia per procedere all'installazione.
La pratica suap è completa di planimetria, bozzetti, elaborati grafici firmati da tecnico abilitato.
A conclusione del procedimento si rilascia autorizzazione unica suap.

Vi sembra corretto??? ??? 

riferimento id:186

Data: 2011-02-11 13:20:53

Re: procedura per insegne di esercizio


Il SUAP riceve DIA/SCIA per installazione di insegna di esercizio relativo a locale ad uso commerciale - artigianale, richiede pareri all'Ufficio Tecnico - Urbanistica e alla Polizia Municipale. L'U.T. richiede DIA/SCIA edilizia per procedere all'installazione.
La pratica suap è completa di planimetria, bozzetti, elaborati grafici firmati da tecnico abilitato.
A conclusione del procedimento si rilascia autorizzazione unica suap.

Vi sembra corretto??? ??? 
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SCUSA LA FRANCHEZZA:
TUTTO SBAGLIATO! ::) ::) ::) ;D ;D ;D

L'insegna di esercizio è soggetta a sola SCIA "amministrativa" e giammai a SCIA EDILIZIA. La SCIA ha efficacia immediata, non serve firma di tecnico abilitato e consente l'installazione del manufatto dalla data di presentazione.
NON si rilascia alcun atto finale.

[color=red]Purtroppo spesso su questa ma teria di fa confuzione. Consiglio l'incontro formativo del 5 maggio a Empoli dove parleremo anche di questo:
http://www.omniavis.it/httpdocs/Documenti/formazione/OmniaForm_OV_MASTER_20110127_brochure.pdf
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riferimento id:186

Data: 2011-02-14 12:43:43

Re: procedura per insegne di esercizio

In effetti...anche a me pare così. Ho ordini superiori tuttavia.
Comunque come posso supportare la procedura che mi hai indicato, normativa alla mano o dottrina..?

Grazie e sto lavorando per partecipare a qualche lezione! ;D ;D

riferimento id:186

Data: 2011-02-14 13:19:42

Re: procedura per insegne di esercizio

La normativa è quella contenuta nell'art. 19 della legge 241/1990. Se cerchi una norma puntuale NON ESISTE (ovviamente!!!).

Per la dottrina ti posso citare me stesso. Dal 2001 (quest'anno compio 10 anni) applico la DIA allora, SCIA adesso per questo tipo di procedure sempre e comunque in base all'art. 19 della legge 241/1990!!!!

Per le semplificazioni ci vuole coraggio! Spiega questo ai superiori!

riferimento id:186

Data: 2011-02-15 08:16:30

Re: procedura per insegne di esercizio

Scusa Simone  ma..... il parere all'Ente proprietario della strada (nel mio caso Provincia) va comunque chiesto?  ::)  A suo tempo mi sono confrontata con l'ufficio interessato e......continuo a farlo. Ciaoooooooooooooooo

riferimento id:186

Data: 2011-02-15 09:43:24

Re: procedura per insegne di esercizio


Scusa Simone  ma..... il parere all'Ente proprietario della strada (nel mio caso Provincia) va comunque chiesto?  ::)  A suo tempo mi sono confrontata con l'ufficio interessato e......continuo a farlo. Ciaoooooooooooooooo
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[color=red]Ciao, la nuova formulazione dell'art. 19 della legge 241/1990 che ha previsto la SCIA è molto INNOVATIVA in merito alle procedure che prevedevano l'acquisizione di pareri.
La nuova procedura di SCIA (anche per le insegne di esercizio) prevede che la SCIA inglobi ogni parere, compreso quello dell'ente proprietario della strada, che non dovrà più essere acquisito preventivamente!!!
All'ente proprietario (ANAS, Provincia ecc...) si invia la SCIA per vigilanza e controllo.
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Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.[color=red] Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.[/color]

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 1-quinquies, della legge n. 163 del 2010)

5. (comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

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