Salve, mi hanno posto un quesito in merito all'avvio di un ambulatorio infermieristico.
Mi hanno fatto presente che il vecchio RD 1265/34 art. 193 prevedeva una specifica autorizzazione per questa attività.
Ho fatto un po' di ricerche normative e ho visto che inizialmente il RD del 34 prevedeva la competenza al Prefetto. Nel 1955 con il DPR 854 art. 23 la competenza è passata ai Sindaci e che, nel 2008 con il DL 112/08 (convertito in L. 133/2008) la normativa del 1955 è stata abrogata....
Questo che significa? che l'autorizzazione è rimasta ed è tornata in capo al Prefetto o che l'adempimento non è più dovuto?
grazie
Anna
La Corte di cassazione penale, sez. III, 18 aprile 2007, n. 21806 esprime un orientamento consolidato per il quale, in base al R.D. n. 1265 del 1934, art. 193, le istituzioni sanitarie private che devono essere autorizzate sono quelle dotate di attrezzature, ancorché minime, in cui si esercita l’attività medica con finalità speculativa da parte di operatori privati.
Anche la LR 51/09 e relativo regolamento non prevedono l'autorizzazione né la SCIA per le professioni saniatrie non riconducibili a quelle mediche diagnostiche o invasive.
Confronta anche il DM 16/12/2010 sulle prestazioni offerte dall'infermiere e fisioterapista in farmacia e a domicilio.
Suggerisco l'attenta lettura dell'articolo "Requisiti per apertura ambulatorio infermieristico e apertura partita iva", redatto a fine 2013 e leggibile qui: http://thedailynurse.eu/blog/2013/12/13/requisiti-per-apertura-ambulatorio-infermieristico-e-apertura-partita-iva/
Suggerisco infine di valutare con particolare attenzione la normativa relativa allo smaltimento dei relativi rifiuti speciali.