Interessante sentenza del TAR Lecce che dimostra, utilizzando la legge n. 218/2003 sul noleggio autobus con conducente, che il servizio NCC è esercitabile con qualsiasi tipologia di impresa.
Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 218/03, se un'impresa che svolge attività di noleggio autobus con conducente, [b]in qualsiasi forma costituita[/b], è abilitata anche all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente (fermo restando il regime autorizzativo di cui alla L. 21/1992), allora non vi sono ragioni per non ritenere che questa possibilità possa applicarsi in generale.
In allegato la sentenza n. 1624/2013
Il testo integrale della sentenza:
N. 01624/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2013, proposto da:
Sixma Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Maria Durante, e presso lo studio di quest’ultimo
elettivamente domiciliato in Lecce, via Garibaldi,43;
contro
Comune di Maglie, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Montagna, con domicilio eletto presso
Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 22268 del 16/10/2012, notificato il 17/10/2012, con il quale il Comune
di Maglie ha espresso il diniego sull'istanza di voltura di licenza di esercizio noleggio con
conducente e autovettura, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per il mancato espletamento della attività
di noleggio con conducente nel territorio di Maglie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti
gli avv.ti A.M. Durante e Adriano Tolomeo, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. P. Montagna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, società di trasporto di viaggiatori attiva sul territorio provinciale, deduce
quanto segue:
- è abilitata sia all’esercizio del noleggio di autobus con conducente e sia al noleggio di autovetture
con conducente;
- con scrittura privata autenticata ha acquistato dal sig. Pietro De Donno il ramo d’azienda avente ad
oggetto l’attività di autonoleggio da rimessa con conducente;
- con istanza del 25 febbraio 2012 ha presentato al Comune di Maglie richiesta di voltura in suo
favore della licenza di esercizio di autonoleggio con conducente acquisita dal cedente il ramo
d’azienda.
Avverso il provvedimento epigrafato con il quale il Comune di Maglie ha respinto l’istanza è
insorta la Sixma s.r.l. deducendo le seguenti censure:
- Violazione dell’art.10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 della L.21/1992 – violazione e/o falsa applicazione
della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) – violazione dell’art.2 comma 4 della L. 218/2003 –
eccesso di potere sui presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria – sviamento.
Con atto depositato in data 2 febbraio 2013 si è costituito in giudizio il Comune di Maglie
eccependo la inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n.76/2013 adottata nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013 la Sezione ha
accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In primo luogo, il ricorso è ammissibile in considerazione degli effetti che il provvedimento
impugnato produce, in quanto lo stesso, se pur risulta adottato ai sensi dell’art.8 c.2 della
L.241/1990, comunica il diniego della richiesta di voltura presentata dalla ricorrente e il
conseguente arresto procedimentale.
Questa la motivazione del diniego: “la legge 21/1992 sui servizi pubblici non di linea per il
trasporto di persone individua all’art.7 le figure giuridiche che possono essere titolari di
autorizzazione e tra queste non figura la società a responsabilità limitata” .
Può confermarsi il contenuto dell’ordinanza cautelare n. 76/2013 con la quale la Sezione ha
affermato che “l’impugnato diniego di voltura di licenza di esercizio di noleggio con conducente,
adottato dal Comune di Maglie sul presupposto della impossibilità per le società di capitali di essere titolari di autorizzazioni, non tiene conto della disciplina di cui all’art. 2 L. 218/2003 il quale dopo
aver stabilito che il servizio di trasporto di viaggiatori è effettuato da imprese professionali,
prevede, al 4° comma, che “fermo restando il regime autorizzativo di cui alla L. 21/1992, le imprese
di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi
forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui
alla L. 21/1992”.
La disciplina citata, innovando di fatto quella più datata, consente a ogni impresa professionale
abilitata all’esercizio del noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita,
l’esercizio di noleggio con conducente.
Avendo il legislatore previsto espressamente la possibilità per qualsiasi impresa professionale
abilitata all’esercizio del noleggio di autobus con conducente la possibilità di svolgere anche
l’esercizio dei servizi di noleggio con conducente, non vi sono ragioni per ritenere che dette imprese
non possano essere autorizzate a svolgere questi ultimi servizi.
L’art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n.21 laddove individua i soggetti che possono ottenere la
licenza per i servizi di trasporto di persone non di linea, non includendo espressamente le società di
capitali, riguarda evidentemente le sole società non abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con
conducente, dovendo tale norma essere posta in correlazione con la successiva L.218/2003.
A ciò aggiungasi che ogni restrizione alla libertà di iniziativa economica deve essere letta secundum
Costitutionem nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art. 41, sicché
l’utilità sociale cui la stessa deve tendere va perseguita, nella materia in questione, mediante una
corretta applicazione delle norme vigenti, fra cui quella di cui all’art. 2 della L. 218/2003 citato, la
cui previsione, lungi dall’essere inutiliter data, ha consentito di raggiungere il giusto punto di
equilibrio tra le diverse esigenze consentendo alle società di capitali di ottenere l’autorizzazione per
lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente ove si tratti di società (“rectius: imprese in
qualsiasi forma costituite”) abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con conducente.
Argomentando a contrario esisterebbe un’evidente contraddittorietà, priva di ragione alcuna, atteso
che le imprese abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con conducente e, quindi ad una
modalità di trasporto viaggiatori ben più complessa e maggiormente foriera di pericoli e di
pregiudizi in termini di pubblico interesse, non potrebbero svolgere un’attività di modesta entità
organizzativa quale quella del servizio di noleggio con conducente.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto pur sussistendo giustificate
ragioni (fra cui la novità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei
magistrati: Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nella sostanza la sentenza crea un precedente giuridico e la licenza NCC
individuale può essere trasferita ad una SRL?
Chi la trasferisce deve essere amministratore o semplicemente socio?
Nella sostanza la sentenza crea un precedente giuridico e la licenza NCC
individuale può essere trasferita ad una SRL?
Chi la trasferisce deve essere amministratore o semplicemente socio?
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1) la sentenza dice questo, io condiviso questa tesi (che ho qui sempre sostenuto da anni) ma nel nostro ordinamento le sentenze NON VINCOLANO il giudice successivo ... quindi aspettiamoci anche sentenze di orientamento diverso.
2) chi trasferisce deve essere il titolare della licenza