Data: 2011-08-06 09:28:54

Servizi in albergo

un albergatore che ha una sala polivalente utilizzata per congressi feste varie vuole impiegare detta sala per attività tipo scuola danza, Yoga, corpo libero (no palestra) come servizio sia per le persone alloggiate che per le persone esterne può farlo?
leggendo l'art. 8 del DLgs 79/2011 mi sembra che certi servizi all'interno di strutture ricettive alberghiere possano essere date solo alle persone alloggiate sbaglio?
Nel caso la cosa fosse fattibile quale delle 2 soluzioni sotto riportate secondo voi è la più perseguibile ? (secondo me la prima)
1) direttamente con contratto di collaborazione con professionista
2) dando in gestione l'attività e quindi affittando il locale

riferimento id:1857

Data: 2011-08-07 19:07:06

Re: Servizi in albergo


un albergatore che ha una sala polivalente utilizzata per congressi feste varie vuole impiegare detta sala per attività tipo scuola danza, Yoga, corpo libero (no palestra) come servizio sia per le persone alloggiate che per le persone esterne può farlo?
leggendo l'art. 8 del DLgs 79/2011 mi sembra che certi servizi all'interno di strutture ricettive alberghiere possano essere date solo alle persone alloggiate sbaglio?
Nel caso la cosa fosse fattibile quale delle 2 soluzioni sotto riportate secondo voi è la più perseguibile ? (secondo me la prima)
1) direttamente con contratto di collaborazione con professionista
2) dando in gestione l'attività e quindi affittando il locale

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Intanto ti ringrazio per aver usato la funzione SONDAGGIO per consentire di rispondere al Quesito.
In questo caso avrei aggiunto una soluzione 3 (tutte e due le possibilità9.
Infatti a mio avviso sono possibili entrambi le soluzioni

riferimento id:1857

Data: 2011-08-08 07:29:31

Re: Servizi in albergo

ma  l'art. 8 comma 2 del DLgs 79/11 dice ... "2.  Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale"
non mi sembra di così larga interpretazione ... mi spieghi come si giustifica la tua risposta a livello normativo?

riferimento id:1857

Data: 2011-08-08 19:03:12

Re: Servizi in albergo


ma  l'art. 8 comma 2 del DLgs 79/11 dice ... "2.  Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale"
non mi sembra di così larga interpretazione ... mi spieghi come si giustifica la tua risposta a livello normativo?
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PARTIAMO DALLA REGOLA GENERALE:
TUTTI POSSONO FARE QUELLO CHE VOGLIONO TRANNE CHE CI SIA UNA NORMA CHE LO VIETA.

SECONDA REGOLA.
LE NORME POSSONO PREVEDERE FACOLTA' E DIRITTI CONNESSI CON DETERMINATI TITOLI.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA:
1) SE DA UN LATO IL TITOLARE DI UN ALBERGO O ALTRA STRUTTURA RICETTIVA PUO', SENZA ULTERIORI LICENZE O TITOLI, FARE QUANTO DESCRITTO NELLA NORMATIVA

2) DALL'ALTRO EGLI, COME PROPRIETARIO O LOCATARIO DI UN IMMOBILE PUO' USARE QUESTO COME VUOLE PER RICEVIMENTI, FESTE O ALTRI EVENTI.

2A) SE PER QUESTI USI NECESSITA DI UN TITOLO ABILITATIVO ALLORA DOVRA' PROCURARSELO (ES. L'ALBERGATORE VUOLE FARE COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI. PER FARLO DEVE FARE SCIA E NOTIFICA SANITARIA)

2B) SE INVECE NON VI E' NECESSITA' DI UN TITOLO ALLORA POTRA' USARE LA STRUTTURA ANCHE PER ALTRE ATTIVITA', DEL TUTTO LIBERAMENTE (CORSI ECC....)

LA NORMA CHE HAI INDICATO NON VA INTERPRETATA ESTENSIVAMENTE.
ESSA PREVEDE UNA SERIE DI ATTIVITA' CHE SI SAREBBERO POTUTE FARE SOLO SULLA BASE DI UN TITOLO O LICENZA ULTERIORE E CHE INVECE VENGONO AUTOMATICAMENTE CONSENTITE CON LA SOLA SCIA ALBERGHIERA.
MA IO' NON ESCLUDE CHE SI POSSANO FARNE ALTRE NEI CASI 2A E 2B.


NELLA PRECEDENTE RISPOSTA SONO STATO TROPPO SINTETICO.
SPERO ADESSO DI AVER POTUTO SPIEGARE MEGLIO

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