Data: 2014-03-24 10:18:03

struttura "polifunzionale"

Nel nostro territorio esiste una struttura al chiuso di proprietà privata, in cui vengono da tempo organizzati seminari, mostre ecc..., che viene inoltre affittata per matrimoni (con servizio catering esterno), ma che, ultimamente, sulla stampa locale, ha iniziato a pubblicizzare l’organizzazione di pranzi e concerti aperti al pubblico.
Per le ultime due casistiche rientriamo nell’applicazione degli artt. 80 e 68 del TULPS?
Grazie

riferimento id:18564

Data: 2014-03-24 14:45:00

Re:struttura "polifunzionale"

Ne momento in cui si configura il pubblico spettacolo si ricade negli articoli da te citati del TULPS.
Nel caso di somministrazione invece si ricade nel'art. 86 (cioè somministrazione di alimenti e bevande con requisti annessi).

Attenzione: se vengono organizzati seminari (sale conferenze) e mostre si ricade nell'art. 80 del TULPS.

riferimento id:18564

Data: 2014-03-24 17:00:02

Re:struttura "polifunzionale"

Per le mostre riporto questo parere del Ministero 

PARERE MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
Prot. n° P410/4109 sott. 51/D.2
Roma, 28 giugno 2002

OGGETTO: Locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere – Richiesta di chiarimenti in merito alle competenze delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.)


Con riferimento all’argomento in oggetto, si fornisce, di seguito, il parere dello scrivente Ufficio, per quanto di competenza.
In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che [u]i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento[/u].
Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l’apertura e l’esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell’agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, [u]fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo[/u].
[u]D’altra parte[/u] il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n° 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n° 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.
Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n° 261/1996, [u]la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l’entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell’art. 5 del suddetto decreto.
[/u]
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)

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