BUONDì, HO RICEVUTO SCIA PER MODIFICHE AD IMPIANTO DI CARBURANTE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART.57 L.R. 28/2005, NELLO SPECIFICO TRATTASI DI VARIAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI CARBURANTI EROGATI, IL TECNICO HA ALLEGATO:
- RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA;
- PLANIMETRIA;
- SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER I VVFF;
- DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO ANTINCENDIO;
- ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO;
NON HA ALLEGATO LA PERIZIA GIURATA, QUINDI VI CHIEDO SE PER UNA MODIFICIA DI QUESTA NATURA SIA NECESSARIA E SE QUANTO GIA' ALLEGATO SIA SUFFICIENTE.
GRAZIE!
Sono un pò dubbioso se possa essere accettata sin da subito, da parte dei Vigili del Fuoco, la SCIA ai fini della sicurezza antincendio.
Gli "Impianti di distribuzione di carburanti liquidi" e gli "Impianti fissi di distribuzione di carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)" oltre ad essere attività che (ovviamente) rientrano nell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (vedi in particolare attività n. 13 lett a. e lett b.) sono nella maggior parte dei casi attività di Categoria "C" (dette anche attività ad "alto rischio") nelle quali la presentazione della scia di sicurezza antincendio di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, può avvenire solamente se vi è stata la previa approvazione da parte degli stessi VVf, del relativo progetto, secondo quanto dispone il precedente art. 3 del D.P.R. 151 cit.
Se l'approvazione del progetto è avvenuta (e lo dovresti vedere nel modulo di scia anticendio - PIN 2, che ti hanno presentato), la documentazione in tuo possesso è sufficiente.
Per quanto rigurda la perizia giurata attestante la regalarità dell'intervento, essa è necessaria, vista la sua idoneità a sostituire il collaudo del distributore (v. infatti art. 57 della L.R.T. 28/2005).
Non è tuttavia necessario che la perizia sia inviata da subito, potendo essere inviata in un momento successivo, e quindi o contestualmente alla eventuale comunicazione di fine lavori, nell'ipotesi in cui l'intervento di modifica abbia reso necessaria anche la presentazione di una scia edilizia o alla conclusione del procedimento per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (si tratta infatti di attività di categoria "C": art. 4, c. 3 ultima parte D.P.R. 151/2011).