La Commissione Provinciale di Vigilanza esiste ancora? E quali sono le competenze?
E per quanto concerne la Commissione comunale l'esperto in elettrotecnica puo' anche essere un perito elettrotecnico oppure dev'essere per forza un ingegnere?
La Commissione Provinciale di Vigilanza esiste ancora? E quali sono le competenze?
E per quanto concerne la Commissione comunale l'esperto in elettrotecnica puo' anche essere un perito elettrotecnico oppure dev'essere per forza un ingegnere?
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1) la CPVLPS è stata resustitata ed esiste
2) le competenze sono nell' Art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanita'.
3) ESPERTO ELETTROTECNICA:
diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2 anni) in ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo equipollente
oppure
possesso del diploma di scuola media superiore in materia di elettrotecnica (perito industriale con specializzazione in elettrotecnica)
Questo è quanto prevedono alcuni bandi in rete e molti atti di affidamento comunale. In mancanza di un vincolo normativo il Comune è libero di scegliere se ammettere solo laureati o anche diplomati non laureati.
confermo sul punto 1):
La legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 ( Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014) all’art. 1, comma 440, ha cosi stabilito:
“All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«[b][i]Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge[/i][/b].”