Data: 2014-03-20 08:39:24

affidamento di reparto

Tizio esercita un'attività di ristorazione in forza di autorizzazione alla somministrazione di tipo A e B (laboratorio di cucina, ristorante, pizzeria, bar, self-service) in un locale di proprietà. esercita altresì attività di vendita in forza di DIA per la vendita di prodotti alimentari e non, confezionati, all'interno del medesimo locale.
intende dare a Caio, in affidamento di reparto, la vendita dei prodotti di sola pasticceria di produzione del medesimo Caio (senza laboratorio) e gelateria. il reparto de quo è allestito all'interno dei locali del ristorante pizzeria, nella zona self-service, e consta di scaffali e banchi per la vendita. il locale ha un unico accesso per il pubblico.   

l'ufficio commercio del comune competente risponde che l'affidamento di reparto non è configurabile nell'ambito della somministrazione, ma solo nell'ambito delle vendita per i negozi di vicinato. inoltre, nella fattispecie, ritiene che la vendita esercitata da Tizio in forza della DIA citata non permette la distinzione in reparti. quindi indica come unica strada da percorrere l'affitto di azienda, soluzione non gradita a Tizio ed a Caio.
si chiede: è corretta la risposta del Comune? in caso contrario, su quali basi, anche normative, si può fondare l'istanza di Tizio e Caio per ottenere l'affidamento di reparto
grazie

riferimento id:18534

Data: 2014-03-21 17:31:32

Re:affidamento di reparto


Tizio esercita un'attività di ristorazione in forza di autorizzazione alla somministrazione di tipo A e B (laboratorio di cucina, ristorante, pizzeria, bar, self-service) in un locale di proprietà. esercita altresì attività di vendita in forza di DIA per la vendita di prodotti alimentari e non, confezionati, all'interno del medesimo locale.
intende dare a Caio, in affidamento di reparto, la vendita dei prodotti di sola pasticceria di produzione del medesimo Caio (senza laboratorio) e gelateria. il reparto de quo è allestito all'interno dei locali del ristorante pizzeria, nella zona self-service, e consta di scaffali e banchi per la vendita. il locale ha un unico accesso per il pubblico.   

l'ufficio commercio del comune competente risponde che l'affidamento di reparto non è configurabile nell'ambito della somministrazione, ma solo nell'ambito delle vendita per i negozi di vicinato. inoltre, nella fattispecie, ritiene che la vendita esercitata da Tizio in forza della DIA citata non permette la distinzione in reparti. quindi indica come unica strada da percorrere l'affitto di azienda, soluzione non gradita a Tizio ed a Caio.
si chiede: è corretta la risposta del Comune? in caso contrario, su quali basi, anche normative, si può fondare l'istanza di Tizio e Caio per ottenere l'affidamento di reparto
grazie
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Ritengo che sia POSSIBILE e del tutto LEGITTIMO l'affidamento di reparto all'interno degli esercizi di somministrazione (e di ogni altra attività) alla luce:
1) dell'art. 35 del Dlgs 59/2010 che consente la multidisciplinarietà

2) del principio per cui è consentito tutto ciò che non è vietato (E NON VICEVERSA). Quindi in assenza di una disposizione espressa in materia di somministrazione l'attività è consentita.

L'affidamento non costituisce cessione di ramo di azienda e pertanto si sostanzia in un rapporto contrattuale NON SOGGETTO ad atto notarile non rientrando nella disciplina dell'art. 2556 del codice civile.

*************

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )

Art. 35
                    (Attivita' multidisciplinari)
1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li
obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a)  professioni  regolamentate,  nella  misura  in  cui  cio'  sia
giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b)  prestatori  che  forniscono  servizi  di  certificazione,  di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui  cio'  sia  giustificato  per  assicurarne  l'indipendenza  e
l'imparzialita'.
2.  Nei  casi  in  cui  e'  consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b)  sono  garantite  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  che  talune
attivita' richiedono;
c)  e'  assicurata  la  compatibilita'  delle  regole  di deontologia
professionale  e  di  condotta  relative  alle  diverse  attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.

*************
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge

riferimento id:18534

Data: 2014-03-22 07:14:19

Re:affidamento di reparto

Grazie per l esauriente risposta

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