E' possibile autorizzare la vendita di alimenti o la somministrazione su suolo pubblico a commercianti esercenti in sede fissa, per un solo giorno in occasione di una grossa manifestazione?
Nella NS legge regionale 5/2006 (RAS), all'art. 26 lo consente, solo per la somministrazione, mentre per la vendita (o per gli artigiani) sembrerebbe non essere ammesso.
Cosa si può fare? ???
E' possibile autorizzare la vendita di alimenti o la somministrazione su suolo pubblico a commercianti esercenti in sede fissa, per un solo giorno in occasione di una grossa manifestazione?
Nella NS legge regionale 5/2006 (RAS), all'art. 26 lo consente, solo per la somministrazione, mentre per la vendita (o per gli artigiani) sembrerebbe non essere ammesso.
Cosa si può fare? ???
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Il fatto che non sia previsto NON ESCLUDE che sia possibile.
NESSUNA NORMA nè principio lo vieta e quindi è possibile prevederlo nel REGOLAMENTO sul suolo pubblico o, inm mancanza, in un eventuale atto di indirizzo (GIUNTA) in cui si stabiliscono condizioni, modalità e termini
Noi vorremmo affidare alla Proloco l'organizzazione, consistente nell'allestimento di gazebo con dei banchetti, per la vendita di un prodotto tipico di gastronomia locale da parte degli esercenti operanti nel territorio in sede fissa (pubblici esercizi, commercianti e artigiani), a cui rilasciare un'autorizzazione specifica solo per il giorno.
Però la NS legge regionale 5/2006 (RAS), all'art. 26 lo consente, solo per la somministrazione. Come si può prevedere con delibera di Giunta la vendita su suolo pubblico se la legge regionale sul commercio ambulante prevede che la vendita su suolo pubblico richiede sempre un'autorizzazione al commercio ambulante. Puoi darmi degli spunti?
La delibera di giunta non potrebbe mai esentare l'esercente dall'obbligo di acquisire un titolo abilitativo, ma solo dettare modalità e criteri per lo svolgimento dell'attività in forma temporanea. Ma anche in assenza di delibera, si può fare.
Delle due l'una:
1) o configuri le attività come come somministrazione temporanea (anche se manca l'aspetto del consumo sul posto, ma si tratta di un escamotage consapevolmente usato un po' da tutti in questi casi), e come tale procedi alla ricezione di DUAAP-B5-D1-E1
2) o configuri l'attività come commercio su aree pubbliche, con DUAAP-B2-C1-D1-D2- E1, facendo in modo che l'esercente abbia cura di indicare nelle note che si tratta di attività svolta in forma temporanea.
Somministrazione: locali separati da una via - occorrono due licenze distinte
TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 25 giugno 2015 n. 725
....che dall'esame dei luoghi risulta inconfutabile che gli esercizi in parola sono unità immobiliari assolutamente indipendenti tra di loro, in quanto divise da una pubblica via, sicché non può parlarsi di ampliamento della superficie di somministrazione del locale ubicato al numero 10/A rispetto al numero 12, e dunque , anche per questa sola ragione, il provvedimento impugnato risulta immune dai dedotti vizi;
Sentenza completa su: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27561.new#new
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SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande - Sentenze, commenti e novità
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