Pec obbligatoria per le imprese agricole
Ministero dello Sviluppo Economico
Prot. 45678 del 19 marzo 2014
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
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ALL’UNIONCAMERE
(tramite PEC)
Prot. 45678 del 19 marzo 2014
Oggetto: Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo PEC da parte delle imprese
individuali operanti nel settore agricolo
Con nota del 17 marzo c.a., codesta Unione si è rivolta allo scrivente per segnalare che
“le organizzazioni imprenditoriali del settore dell'agricoltura si sono rivolte all' Unioncamere per
segnalare che l’AGEA ha imposto alle imprese agricole l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata presente nel registro delle imprese ed hanno segnalalo l'esigenza di
procedere, per conto dei loro associati, ad una nuova iscrizione massiva degli elenchi di caselle PEC
similmente a quanto già fatto durante l'anno 2013.”
Ricorda l’Unione che lo scrivente “per aderire ad una specifica richiesta formulata
da parte di alcune organizzazioni imprenditoriali, in via eccezionale e per favorire la piena
applicazione della citata disposizione di legge diretta a favorire l'attuazione dei principi
contenuti nell'Agenda digitale italiana, aveva consentito” – con nota 2 aprile 2013 - “l'invio
massivo degli indirizzi PEC da parte delle stesse associazioni accompagnate da determinate cautele
espressamente richiamate nella medesima lettera”.
Chiede l’Unione di riattivare la procedura di invio degli elenchi nelle modalità
semplificate indicate con la ridetta nota 2 aprile 2013.
Si rileva a tal uopo che il disposto dell’articolo 5 del DL 179 del 2012, stabiliva come
data ultima per l’adempimento di cui in oggetto, il giorno 30 giugno 2013. Dalla mancata evasione
del suddetto obbligo il legislatore faceva derivare una sanzione, alternativa ed escludente il disposto
dell’art. 2630 Codice civile, consistente nel rifiuto dell’iscrizione di ogni altra domanda di
iscrizione fino all’adempimento da parte dell’impresa dell’obbligo prescritto dal ridetto art. 5.
Ne consegue che, per quanto in presenza di una sanzione alternativa, il legislatore ha
comunque previsto un regime obbligatorio coperto comunque da sanzione.
Tuttavia, considerata la finalità della norma, che consiste nel popolamento dell’INI
PEC, a partire dagli indirizzi iscritti nel registro delle imprese, per le finalità previste dall’agenda
digitale italiana e segnatamente per la esclusiva e definitiva telematizzazione dei rapporti tra
imprese e P.A., si ritiene di confermare quanto previsto nella nota 2 aprile 2013, in termini di
modalità semplificate di trasmissione massiva dei dati al registro delle imprese, tenuto conto che,
come riferisce codesta Unione, l’adempimento riguarderà ben 140.000 imprese.
Sostiene tale lettura teleologica, anche l’analisi specifica della disciplina sanzionatoria
introdotta con il richiamato art. 5, e meglio dettagliata con la nota dello scrivente del 29 agosto
2013, n. 141955, secondo cui la sanzione alternativa si applica solo in costanza di un nuovo
adempimento dell’impresa, nei confronti del registro delle imprese.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
Fonte: http://www.marilisabombi.it/public/pec_agricoli.pdf