Data: 2014-03-19 16:41:58

PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN STABILIMENTO BALNEARE

Buonasera,
alcuni esercenti stabilimenti balneari durante la stagione estiva vorrebbero effettuare delle proiezioni cinematografiche per i propri clienti, proiettando film in dvd su schermo gigante ubicato o nel piazzale dello stabilimento o sull'arenile e sistemando le sdraio in semicerchio davanti allo schermo. Il tutto senza pagamento di biglietto. Si chiede  se necessita qualche autorizzazione e se sì di che tipo.

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Data: 2014-03-20 11:01:42

Re:PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE IN STABILIMENTO BALNEARE

La gratuità non esclude l’applicazione dell’agibilità ex art. 80 TULPS e comunque sono svolte nell’ambito di una attività imprenditoriale.
L’attività ricreativa e accessoria dello stabilimento non può essere vietata ai sensi della recente disciplina sugli stabilimenti balneari . In assenza di specifica ordinanza comunale procederei applicando l’80 TULPS, visto che ci saranno attrezzature per lo stazionamento del pubblico ma non l’art. 69 TULPS ai sensi del DL 5/2012 che ha modificato l’art. 124 del Regolamento al TULPS, per il quale non occorre più licenza ex art. 69 TULPS per i trattenimenti che si danno nei pubblici esercizi (fra cui rientrano anche gli stabilimenti balneari).


Sul punto ci sarebbero comunque da fare molte considerazioni in funzione della legge statale n. 217/11 (vedi art. 11) e del DPGR toscano n 52R/2013.
Ecco un sunto ad uso di tutti:

Legge 217/11, art. 11
[i]Comma 6. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. [b]Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità[/b];

Comma 6-bis.  In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

Comma 6-ter.  La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

Comma 6-quater.  In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983 (ndr. leggasi: all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 19/08/1996)
[/i]

DPGR 52R/2013 - Inserimento dell’articolo 46 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

[i]1. I comuni, con apposita ordinanza del sindaco, recepiscono gli indirizzi finalizzati alla disciplina  delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.
2. Sono attività accessorie degli stabilimenti balneari le attività di cui all’articolo 69, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
3. L’esercizio delle attività accessorie di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei rispettivi titoli abilitativi previsti dalla normativa di settore vigente.
4. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco per le attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegate, nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela.
5. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, relativamente agli orari di forme di intrattenimento e svago danzante congiunto alla somministrazione di bevande alcoliche, il comune può vietare o limitare la somministrazione di bevande alcoliche effettuata nell’ambito delle attività accessorie di cui al comma 1 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.
6. Le attività accessorie di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico.
7. Il comune definisce i requisiti dei luoghi degli stabilimenti balneari dove si svolge, congiuntamente all’attività di balneazione, l’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento oggetto dei progetti da sottoporre all’esame delle commissioni di cui all’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) ed a cui si applica l’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza). ”.[/i]

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