Buongiorno oggi scrivo con un paio di quesiti per niente simpatici:
- il primo è abbastanza complicato, spero di essere sufficientemente chiaro.
Nel 2012 il gestore di un'attività turistico ricettiva non ottompera al rinnovo della classificazione alberghiera. La Provincia manda una serie di lettere con le quali invita calorasamente il gestore alla presentazione della pratica. Su interesse della Provincia invio un quesito a Regione Lombardia su come mi debba comportare (avevo ipotizzato una revoca
dell'autorizzazione) soprattutto perché alla luce dell'art. 28 della L.R. 15/2007 si disciplina l'apertura dell'attività stabilendo l'obbligo della classificazione e non si dice nulla sulla prosecuzione. Regione Lombardia mi risponde dicendomi che il Comune può solo invitare la persona a fare la richiesta di classificazione. E così rispondo io alla Provincia. Ora la Provincia mi ricontatta affermando che secondo loro io dovrei far cessare l'attività perché non in possesso della classificazione. A questo punto secondo voi come devo procedere?
- altro quesito. Il nostro regolamento Comunale è molto vecchio ... ora un'imprenditore agricolo mi chiede di poter fare la spunta sugli ambulanti non agricoltori (indipendentemente che siano alimentari e non alimentari) adducendo, la solita scusa, che in altri comuni lo fanno e che siamo solo noi a fare i pignoli ecc... a me sembra che non si possa ... Inoltre, sempre lo stesso agricoltore, mi dice che secondo la sua associazione di categoria lui può subentrare in un posteggio alimentare anche senza la qualifica di commerciante ma mantenendo il requisito di agricoltore ... a me non risulta ... Voi che dite?
- Ai sensi dell'art. 31 della LR 15/2007, il titolare dell'azienda alberghiera che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli necessarie ai fini della verifica della classificazione ... è soggetto a sanzione amministrativa da...
Per cui la Provincia dopo aver imposto (non invitato) l'obbligo al titolare (comunicazione di avvio del procedimento amministrativo), indicandone le conseguenze, procede con la segnalazione alla Polizia Provinciale o Locale per i provvedimenti sanzionatori. Nessun provvedimento di cessazione.
- Il Comune può istituire posteggi riservati agli imprenditori agricoli in percentuale limitata al numero di posteggi complessivi. Tali posteggi se non sono occupati dagli imprenditori agricoli possono essere assegnati temporaneamente agli ambulanti in spunta (nel regolamento del mio Comune non è consetita tale ipotesi). Non è possibile il contrario in quanto sarebbe contraddittoria la possibilità di istituire posteggi riservati con limitazione e poi eccedere nell'assegnazione. Se il regolamento comunale vigente non prevede posteggi riservati ai produttori agricoli consiglio di provvedere anche in caso ci sia volontà di non prevederli.
Sul primo punto ricordo che la competenza delle sanzioni in termini di classificazione è della Provincia (art. 29 l.r. 15/2007)
Grazie ad entrambi!!!
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