Data: 2014-03-18 12:11:08

Privacy del lavoratore anche per i siti visitati durante le ore di lavoro

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha affermato nella sentenza 01 agosto 2013, n. 18443, che costituiscono dati personali sensibili, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto idonei a rivelare la vita sessuale dell’interessato, quelli relativi alla navigazione in internet con accesso a siti pornografici (nella specie, oggetto di contestazione in sede disciplinare ad un dipendente da parte del datore di lavoro).

E' illegittimo acquisire i dati direttamente dal computer di un dipendente allo scopo di sollevare e provare, nei suoi confronti, una contestazione disciplinare, per aver quest’ultimo indebitamente, durante il rapporto di lavoro, visitato a lungo siti pornografici (ma ciò vale anche per siti politico-sindacali e religiosi). Si tratta, infatti, in tali casi, di dati sensibili, in quanto idonei a rivelare gusti attinenti alla vita sessuale.

Il datore di lavoro, pur potendo dimostrare l'illiceità del comportamento del suo dipendente, in rapporto al corretto uso degli strumenti affidati sul luogo dì lavoro, provando in altro modo l'esistenza dì accessi indebiti alla rete e i relativi tempi di collegamento, ha invece operato un trattamento diffuso dì numerose altre informazioni indicative anche degli specifici "contenuti" degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle varie navigazioni, operando - in modo peraltro non trasparente - un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite. La raccolta di tali informazioni ha comportato, altresì, il trattamento di alcuni dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni sindacali, nonché gusti attinenti alla vita sessuale (ciò, stante l'elevato numero di informazioni valutate in rapporto ad un lungo arco di tempo, gli specifici contenuti risultanti da alcuni indirizzi web e il contesto unitario in cui il complesso di tali dati è stato valutato), rispetto ai quali la disciplina in materia di dati personali pone peculiari garanzie che non sono state integralmente rispettate nel caso di specie.

http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=264585&tip=ul

riferimento id:18495

Data: 2014-10-06 11:32:37

Re:Privacy del lavoratore anche per i siti visitati durante le ore di lavoro

Come per le intercettazioni, ci devono essere limiti all'uso dei dati reperiti a scopo di controllo, ma non impossibilità di controllare per il pericolo di scoprire qualcosa di intimo, che il lavoratore non deve assolutamente usare in servizio. Altrimenti sparpagliare per l'ufficio foto porno basterebbe a impedire l'accesso ai superiori, trasformando la privacy in un ostaggio.
Piuttosto, ha poco senso considerare moralisticamente i siti porno più gravi di altri ugualmente estranei al lavoro

riferimento id:18495

Data: 2014-10-06 16:57:10

Re:Privacy del lavoratore anche per i siti visitati durante le ore di lavoro


Come per le intercettazioni, ci devono essere limiti all'uso dei dati reperiti a scopo di controllo, ma non impossibilità di controllare per il pericolo di scoprire qualcosa di intimo, che il lavoratore non deve assolutamente usare in servizio. Altrimenti sparpagliare per l'ufficio foto porno basterebbe a impedire l'accesso ai superiori, trasformando la privacy in un ostaggio.
Piuttosto, ha poco senso considerare moralisticamente i siti porno più gravi di altri ugualmente estranei al lavoro
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Concordo.
Ovviamente, salvo casi eccezionali (es. Forze di Polizia) l'accesso a siti porno è normalmente "non pertinente" rispetto all'attività lavorativa.
Lo stesso dicasi per videogiochi o intrattenimento fine a se stesso (diverso è l'accesso a Youtube per seguire corsi di formazione o aggiornamenti).

Secondo me occorre comunque mettere in grado il lavoratore di GIUSTIFICARE la motivazione che lo ha portato ad accedere a quella serie di siti (non basta un singolo accesso) per così tanto tempo partendo dal presupposto che se l'accesso è tecnicamente consentito spetta al datore di lavoro dimostrare la non pertinenza e non al lavoratore .... altrimenti il datore può impedire aprioristicamente l'accesso a determinati siti.

riferimento id:18495
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