La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 2763 del 6 febbraio 2014 ha affermato che per escludere che un contratto interinale (oggi di somministrazione) sia da considerarsi un vero e proprio rapporto di lavoro a tempo determinato, non è sufficiente arrestarsi alla verifica del dato formale del rispetto della contrattazione collettiva quanto al numero delle proroghe consentite, senza verificare l'effettiva persistenza delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto più penetrante quanto più durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale.
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