Data: 2014-03-13 16:38:35

Spettacoli viaggianti

La circolare del MINISTERO DELL’INTERNO Prot. n°17082 11 giugno 2013 ha previsto che il termine del 19 giugno per la registrazione delle attrazioni in esercizio è  da considerarsi non prorogabile, così come quello del 30 giugno per la regolarizzazione delle procedure già avviate presso gli uffici comunali.
Che possibilità ci sono per quelle attrazioni che entro la data del 30 giugno scorso non hanno regolarizzato la procedura presso gli uffici comunali e che quindi sono rimaste sprovviste della registrazione?
Grazie

riferimento id:18463

Data: 2014-03-13 19:02:41

Re:Spettacoli viaggianti

DM 13/12/2012 - Art. 6  Disposizioni transitorie
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2012, n. 297.)

[i]1.  I gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto (19/06/2013)

2.  L'istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:
a)  disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
b)  verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;
c)  verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007;
d)  istruzioni di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.

3.  Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.[/i]

Quindi, se il gestore di un’attrazione non ha usufruito neanche dell’ultima proroga di cui all’art. 6 citato, allora non può proseguire l’attività.
Potrà riattivare l’esercizio dell’attività soltanto quando avrà ottenuto la registrazione. In pratica come se si trattasse di una nuova attrazione

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