Gentilissimi,
sono stati inviati all'ufficio SUAP i modelli di avvio al precedimento da applicare anche a SCIA e DIA.
Abbiamo perplessità in matera anche alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato del 2013 n. 489 che non riusciamo a reperire.
Potete aiutarci attraverso un supporo giuridico da sottoporre al Dirgente?
Grazie
Giuliana Bassetti
La SCIA è stata definita (cfr Consiglio di Stato 29.7.2011, n. 15) come un atto di natura privata e non come un atto amministrativo tacito di assenso da parte della PA.
Pertanto non è soggetto agli art. 7 e 8 della L. 241/1990, e quindi è da escludere l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento.
La sentenza da te citata la trovi qui [url=http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201110539/Provvedimenti/201300489_11.XML]http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201110539/Provvedimenti/201300489_11.XML[/url]
Anche il T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 29 luglio 2013 SENTENZA N. 7686 ha chiarito che "[i]Sia pure in tema di DIA/SCIA riguardante l’esercizio dell’attività edilizia, è stato in giurisprudenza osservato (cfr. T.A.R. Umbria, 19 dicembre 2012 n. 537) che “l’istituto della denuncia di inizio di attività, disciplinato dagli art. 22 e 23 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, evidenzia profili di incompatibilità con le nuove norme di ordine generale dettate in tema di comunicazione (preventiva) dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; [u]in particolare l'adozione del provvedimento con il quale l'amministrazione comunale ordina al privato di non effettuare l'intervento da lui denunciato non deve essere preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 10 bis, l. n. 241/1990[/u] ostando in tal senso non solo la circostanza che la denuncia di inizio di attività non può, letteralmente, considerarsi una "istanza di parte", ma anche (e soprattutto) la speciale disciplina della notifica all'interessato dell’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contenuta dal comma 6 dell'art. 23 cit., dove già è prevista la motivazione dell'ordine inibitorio e dove viene assicurata una forma di confronto e di tutela del privato, a favore del quale viene comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia[/i]”" [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15145.msg27971#msg27971]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15145.msg27971#msg27971[/url]
Grazie,
come sempre gentilissimo
Giuliana
[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]
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