Una gioielleria artigianale vuole aprire un punto vendita in cui vendere prevalentemente bigiotteria. Mi viene chiesto qual'è il "discrimine" che fa scattare la necessità di richiedere la licenza vendita preziosi alla Questura con i conseguenti adempimenti, anche e soprattutto in riferimento ai locali di esercizio.
Esistono dei quantitativi percentuali minimi di metallo prezioso (oro, argento etc.) che devono essere contenuti nei gioielli per far scattare questa necessità?
Guarda qua, avevamo affrontato varie questioni fra cui quella che hai postato
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17333.0
Una gioielleria artigianale vuole aprire un punto vendita in cui vendere prevalentemente bigiotteria. Mi viene chiesto qual'è il "discrimine" che fa scattare la necessità di richiedere la licenza vendita preziosi alla Questura con i conseguenti adempimenti, anche e soprattutto in riferimento ai locali di esercizio.
Esistono dei quantitativi percentuali minimi di metallo prezioso (oro, argento etc.) che devono essere contenuti nei gioielli per far scattare questa necessità?
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In estrema sintesi, se il soggetto si limita a vendere "BIGIOTTERIA" non ha bisogno della licenza ex art.127 TULPS del Questore, essendo sufficiente l'autorizzazione comunale (scia) per il commercio al dettaglio ex LRT 28/2005 o dlgs 114/98 ove ancora si applica.
Se gli oggetti invece contengono in tutto o parte uno o più dei 4 metalli preziosi (cfr. dlgs 251/1999 e dpr 150/2002) o pietre preziose allora tutto l'oggetto diventa "prezioso" (a prescindere dal valore della merce) e quindi la sua vendita ricade nell'obbligo della licenza questorile.